FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 306/AA del 03/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CIRRINCIONE SANDOVALLI RIGHETTI CAFFERATA ACD CASARZA LIGURE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 521 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Bartolomeo CIRRINCIONE, Camillo SANDOVALLI, Gianluca RIGHETTI, Maria Cristina CAFFERATA, e della società ACD CASARZA LIGURE, avente ad oggetto la seguente condotta:
BARTOLOMEO CIRRINCIONE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Antica Luni – Casarza Ligure del 25.9.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C.D. Casarza Ligure nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gianluca Righetti, attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione dello stesso alla gara;
CAMILLO SANDOVALLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Segesta Sestri Levante – Casarza Ligure del 10.9.2022 valevole per la Coppa Liguria Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C.D. Casarza Ligure nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gianluca Righetti, attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione dello stesso alla gara;
GIANLUCA RIGHETTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Sestri Levante 1919, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla A.C.D. Casarza Ligure, nonostante non ne avesse titolo in quanto all’epoca dei fatti era invece tesserato per la Sestri Levante 1919, ai seguenti incontri, dei quali il primo valevole per la Coppa Italia di Prima Categoria e gli altri per il campionato di Prima Categoria: Segesta Sestri Levante – Casarza Ligure del 10.9.2022, Antica Luni – Casarza Ligure del 25.9.2022, Casarza Ligure – Colli Ortonovo del 2.10.2022, Santerenzina – Casarza ligure del 9.10.2022, Casarza Ligure – Vezzano del 16.10.2022, Intercomunale Beverino – Casarza Ligure del 29.10.2022 e Casarza Ligure – Ricco Le Rondini del 6.11.2022;
MARIA CRISTINA CAFFERATA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Casarza Ligure, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Gianluca Righetti, nonostante lo stesso fosse tesserato all’epoca dei fatti per la società Sestri Levante 1919, prendesse parte nella fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Casarza Ligure ai seguenti incontri, dei quali il primo valevole per la Coppa Italia di Prima Categoria e gli altri per il campionato di Prima Categoria: Segesta Sestri Levante – Casarza Ligure del 10.9.2022, Antica Luni – Casarza Ligure del 25.9.2022, Casarza Ligure – Colli Ortonovo del 2.10.2022, Santerenzina – Casarza ligure del 9.10.2022, Casarza Ligure – Vezzano del 16.10.2022, Intercomunale Beverino – Casarza Ligure del 29.10.2022 e Casarza Ligure – Ricco Le rondini del 6.11.2022 sebbene lo stesso fosse tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sestri Levante 1919; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione dell’incontro Intercomunale Beverino – Casarza Ligure del 29.10.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C.D. Casarza Ligure nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gianluca Righetti, attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione dello stesso alla gara;
ACD CASARZA LIGURE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Maria Cristina Cafferata, Camillo Sandovalli, Bartolomeo Cirrincione e Marco Castelletti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Bartolomeo CIRRINCIONE, Camillo SANDOVALLI, Gianluca RIGHETTI, e dalla Sig.ra Maria Cristina CAFFERATA in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ACD CASARZA LIGURE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Bartolomeo CIRRINCIONE, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Camillo SANDOVALLI, 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Gianluca RIGHETTI, 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Maria Cristina Cafferata, e di € 300,00 (trecento) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ACD CASARZA LIGURE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
