FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 307/AA del 03/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BOTTARELLI CITTA’ DI VARESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 327 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano AMIRANTE e Andrea BOTTARELLI, e della società SSDARL CITTA’ DI VARESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO AMIRANTE, all’epoca dei fatti, ed anche attualmente, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Città di Varese, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dagli artt. 37, comma 1, 39, lett. Ib), e 24, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 del Settore Tecnico stagione sportiva 2022-2023, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Andrea Bottarelli, soggetto privo della necessaria abilitazione, di svolgere l’attività di allenatore in seconda dalla Prima Squadra Femminile della società SSDARL Città di Varese dallo stesso rappresentata durante il periodo da settembre a dicembre 2022;

ANDREA BOTTARELLI, Tecnico iscritto, all’epoca dei fatti ed attualmente, nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC quale Allenatore UEFA C - codice 176.016 e tesserato, all’epoca dei fatti ed attualmente, come allenatore squadre minori/settore giovanile per la società SSDARL Città di Varese (in particolare squadra Juniores Regionale Femminile), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dagli artt. 37, comma 1, 39, lett. Ib), e 24, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 del Settore Tecnico stagione sportiva 2022-2023, per aver svolto, durante il periodo da settembre a dicembre 2022, sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione, l’attività di allenatore in seconda dalla Prima Squadra Femminile della società SSDARL Città di Varese, che milita nella corrente stagione sportiva 2022-2023 nel campionato di Eccellenza C11;

SSDARL CITTA’ DI VARESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal sig. Stefano Amirante, all’epoca dei fatti, e tuttora, presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società e dal sig. Andrea Bottarelli allenatore all’epoca dei fatti, e tuttora, tesserato per la SSDARL Città di Varese;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano AMIRANTE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL CITTA’ DI VARESE, e dal Sig. Andrea BOTTARELLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Stefano AMIRANTE, 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Andrea BOTTARELLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSDARL CITTA’ DI VARESE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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