LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 del 30.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide GAETANI/A.S.D.LANUSEI CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Davide GAETANI/A.S.D.LANUSEI CALCIO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 02.03.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore GAETANI Davide ricevuto a mezzo pec il 19.12.2022, regolarmente notificato alla ASD Lanusei Calcio
RILEVATA
l’inammissibilità del ricorso del calciatore, stante l’allegazione di una copia dell’accordo economico privo dell’attestazione di avvenuto deposito (adempimento prescritto dall’art. 28, comma 3, secondo periodo, del Regolamento L.N.D.);
VALUTATI
tutti i documenti depositati dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermi i profili di inammissibilità sopra rilevati) all’udienza fissata (nessuno è comparso)
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Lanusei Calcio, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 22.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 17.800,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD Lanusei Calcio al “pagamento della somma di Euro 4.200,00”.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara, ai sensi e per gli effetti dall’art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D., l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. GAETANI Davide e conseguentemente dispone l’incameramento della tassa versata dal ricorrente.
