LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 del 30.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Dominique MALONGA/POL.VIRTUS MATINO
RICORSO DEL CALCIATORE Dominique MALONGA/POL.VIRTUS MATINO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 2.3.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Dominique Malonga del 17.11.2022 (ricevuto a mezzo pec il 13.1.2023), regolarmente notificato l’1.12.2022 alla Pol. D. Virtus Matino (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l’inammissibilità della memoria di costituzione della resistente (in quanto trasmessa il 3.2.2022 e, dunque, oltre il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.);
PRESO ATTO
del successivo deposito della memoria integrativa del calciatore (il 21.2.2023) e della memoria difensiva della polisportiva (22.2.2023) nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza;
VALUTATI
tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermo il profilo di inammissibilità sopra rilevato), e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i rispettivi difensori all’udienza del 2.3.2022;
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la Pol. D. Virtus Matino, per la stagione sportiva 2021/2022 (con decorrenza dal 24.1.2022), nel quale è previsto un compenso globale lordo annuo di euro 5.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dalla polisportiva la minor somma di euro 2.000,00 e, pertanto, ne ha chiesto la condanna al “pagamento della somma di Euro 3.000,00”.
La resistente polisportiva si è costituita – tardivamente – depositando una memoria con la quale ha eccepito che: • il calciatore presentava, fin dal primo allenamento, una striscia di materiale fisioterapico c.d. tape sulla regione anteriore della coscia destra (applicato autonomamente e senza alcun preliminare consulto con il fisioterapista e lo staff medico presenti al campo); • si percepiva, in quell’occasione, come il calciatore avesse dei problemi fisici, non riuscendo a correre regolarmente e a reggere i carichi imposti dall'allenatore (circostanza rilevata dal fisioterapista); • che, dopo un breve scatto, il calciatore cadeva a terra riferendo all'allenatore e allo staff sanitario di essersi sentito tirare alla coscia destra, ritenendo strappato il muscolo interessato (lo stesso coperto dal materiale fisioterapico); • che il calciatore, senza terminare l'allenamento, rientrava negli spogliatoi e il giorno successivo veniva sottoposto ad accertamenti medici dal quale risultava che “veniva da un lungo periodo di fermo sportivo” derivante da un infortunio alla coscia destra; • che il ricorrente, in data 4.8.2021, aveva risolto, infatti, il contratto con un club islandese, acquisendo lo status di calciatore svincolato e, solo nel mese di gennaio 2022, era stato tesserato con la resistente (in ragione anche del suo pregresso problema fisico, come dallo stesso riferito); • il calciatore, dopo un periodo di fisioterapia e cure mediche, dichiarava di stare bene, ragione per la quale era schierato nella partita del 30.1.2022 nella quale, però, veniva sostituito non riuscendo a giocare regolarmente e a correre secondo i parametri che la categoria richiede; • il calciatore chiedeva ed otteneva di tornare presso la propria residenza per curarsi in maniera autonoma (seppur non concordemente con lo staff sanitario); • la società bonificava al calciatore l’importo di euro 2.000,00, a dimostrazione della volontà di proseguire nel rapporto, nonostante fosse evidente che l’infortunio fosse antecedente al tesseramento; • il calciatore, a fine febbraio, inviava un'ecografia dalla quale si evinceva chiaramente come fosse già infortunato; • il problema era, dunque, pregresso rispetto a quello accaduto durante l'allenamento, che era solo una normale conseguenza di un trauma antico curato male o, comunque, non regredito e che non era stato comunicato al momento del tesseramento; • il sig. Malonga rientrava solo a metà marzo (con quasi 50 giorni di assenza dal resto del gruppo) e fino al termine del campionato veniva convocato per solo 9 gare, senza nemmeno giocarle tutte ed avendo un rendimento bassissimo rispetto al suo valore, proprio a causa di questo infortunio pregresso, mai curato in maniera adeguata; • il tesserato, oltre ad aver violato i principi di lealtà e correttezza sportiva (avendo celato un infortunio pregresso alla società che lo aveva regolarmente in tesserato e sottoposto ad accordo economico), ha anche violato l'articolo 7 dell’accordo economico in quanto il problema fisico non è stato determinato dallo svolgimento dell'attività sportiva “ma in separata sede e senza che la società ne avesse coscienza”; • in considerazione del fatto che il calciatore non ha fornito regolarmente la prestazione sportiva (in quanto infortunato, quale conseguenza di una condotta celata e sconosciuta al club e, comunque, precedente al tesseramento), la società può chiedere di esercitare – ai sensi del predetto articolo – “il diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze” tenuto conto che il calciatore è stato per ben 50 giorni presso la sua residenza per curarsi e non ha prestato attività sportiva nel residuo della stagione; • il ricorso deve essere respinto atteso che l'infortunio non è conseguenza diretta dell’attività sportiva e che la società non può pagare una prestazione non regolarmente prestata dal proprio tesserato; • l'articolo 7 prevede che l'infortunio debba essere “indipendente dall’attività sportiva” e, nel caso di specie, il problema è pregresso al primo allenamento e non è possibile sapere se il medesimo sia derivato o meno da attività sportiva (con conseguente applicazione dell’articolo in questione); • il club ha adempiuto ai doveri imposti dal Codice di giustizia sportiva e dai regolamenti, rispettando l'accordo e pagando anche un cospicuo acconto; • il calciatore, diversamente, non ha svolto la prestazione con continuità e regolarità e si è anche assentato per curarsi in materia autonoma, celando il suo stato di salute e il suo infortunio pregresso.
La Polisportiva ha concluso chiedendo: • in via principale e di merito, il rigetto del ricorso “stante l'applicazione dell'articolo 7 dell'accordo economico o comunque per l'assenza di regolare svolgimento della prestazione sportiva da parte del medesimo calciatore; • in subordine, “la riduzione proporzionale di quanto spettante al calciatore sulla base delle assenze e della mancata prestazione sportiva in favore della società”; • l'invio degli atti alla procura federale per far accertare la condotta del calciatore che ha violato i principi di lealtà e correttezza sportiva; • in via istruttoria, “qualora ce ne fosse bisogno”, prova per testi con il magazziniere, il fisioterapista e due dirigenti.
Il calciatore, con memoria integrativa trasmessa il 21.2.2023: • ha eccepito la tardività della costituzione ex art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D. (trattasi, invero, dell’art. 28 e ciò per effetto delle modifiche intervenute con il C.U. 165/A del 9.2.2022; giova rilevare, peraltro, che l’art. 28 è stato oggetto di ulteriori modifiche – in vigore dal 1° gennaio 2023 e non applicabili, ratione temporis, al caso in delibazione – per effetto del C.U. n. 50/A del 12.10.2022), con conseguente inammissibilità ed inutilizzabilità dei documenti presentati nonché di qualsiasi ulteriore memoria e documento depositato; • ha chiesto dichiararsi la contumacia della resistente nonché l’inammissibilità della memoria di costituzione depositata; • ha contestato – per l’ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità e senza che ciò potesse comportare la rimessione in termini – la memoria e i documenti depositati e, in particolare, il referto medico del 25.2.2022 che, anzi, smentirebbe la ricostruzione di controparte, attestando che l’infortunio al quale di riferisce è quello occorso durante la gara del 30.1.2022; • ha rilevato come la società non abbia mai contestato al calciatore nessun precedente infortunio o periodi prolungati di inattività, essendosi lo stesso sempre allenato e avendo partecipato alle gare di campionato (come dichiarato dalla società) e come l’unico “stop” dimostrato sia quello di tre settimane a causa dell’infortunio occorso durante la gara del 30.1.2022; • ha evidenziato come, nel caso in esame, sia stato dimostrato che l’infortunio è dipeso dall’attività sportiva e come lo stesso non si sia protratto oltre i sei mesi, ragione per cui la società non può ridurre e/o compensare l’importo previsto nell’accordo; • ha insistito nella richiesta di condanna della resistente al pagamento della somma di euro 3.000,00.
La Polisportiva con memoria difensiva ex art. 25 bis c. 5 Regolamento LND trasmessa il 22.2.2023 (trattasi, si ribadisce, dell’art. 28) ha evidenziato come: • la propria memoria di costituzione fosse ammissibile in ragione della giurisprudenza federale e statale (essendo riconosciuto il diritto di potersi costituire in qualsiasi momento), richiamando al riguardo l’art. 293 cpc e deducendo come la decadenza – per tardività – riguardi il deposito dei documenti; • controparte abbia, comunque, accettato il contraddittorio, sanando l’inammissibilità della costituzione; • nei filmati della gara sia visibile che il calciatore fosse già infortunato e come lo stesso non subisse alcun tipo di lesione, trauma e/o infortunio; • controparte nulla abbia eccepito sulla ricostruzione effettuata, in ragione del fatto che i problemi erano antecedenti; • il calciatore, in occasione della gara del 30.1.2022, fosse uscito dal campo sulle proprie gambe e – come risulta dal video allegato – non avesse subito alcun trauma e/o infortunio; • nel referto medico sia chiaramente riportato “trauma antico” e “quadro ecografico di sequele riparative non stabilizzate di pregressa lesione di II grado”, con emersione della condotta omissiva del calciatore nei confronti del club; • il ricorrente si sia limitato a dedurre che l’infortunio sarebbe avvenuto durante l’attività sportiva (per evitare l’applicazione del principio richiamato dalla ricorrente), senza però specificare modalità, trauma sofferto e successive azioni atte a curarlo; • il ricorso dovesse, dunque, essere rigettato.
In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 2.3.2023, sono comparsi i difensori delle parti (per il ricorrente un sostituto processuale, giusta delega depositata agli atti), i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. Preliminarmente deve rilevarsi – ai sensi dell’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D. – l’inammissibilità della memoria di costituzione e della documentazione (ad essa allegata) trasmesse dalla resistente, in quanto il loro invio è avvenuto ben oltre il “termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso” (nel caso di specie deve continuare, infatti a considerarsi questo maggior termine in luogo di quello “minore” di quindici giorni, introdotto con la riforma sopra richiamata, atteso che il ricorso è stato notificato prima della sua entrata in vigore).
Orbene questa Commissione ben conosce e condivide l’indirizzo al quale il Tribunale Federale Nazionale da tempo aderisce per il quale “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023), ma non può d’altronde, nel caso di specie, sottrarsi al chiaro disposto dell’art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. il quale dispone sia la perentorietà del termine de quo sia – in conformità ai ben noti principi processualcivilistici – la rilevabilità d’ufficio – nel caso di specie, peraltro, eccepita anche dal ricorrente – della “inammissibilità della costituzione” (si ricorda, infatti, che i termini perentori, al loro spirare, determinano ineluttabilmente, ex se, la decadenza dal potere di compiere l'atto e non possono essere né abbreviati, né prorogati dal giudice nemmeno per accordo delle parti).
La documentazione depositata dalla resistente, conseguentemente, non può, dunque, avere quel “pieno valore probatorio” previsto dell’art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. (non essendo stata depositata “in conformità alle disposizioni regolamentari”) né, conseguentemente, essere utilizzata ai fini della presente decisione.
La C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si deve, invece, tenere conto dell’importo medio tempore corrisposto dalla Pol. D. Virtus Matino nella misura dichiarata dal ricorrente nell’atto introduttivo e, peraltro, confermato anche dalla stessa resistente.
Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la Pol. D. Virtus Matino debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la Pol. D. Virtus Matino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Dominique Malonga dell’importo di euro 3.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla Pol. D. Virtus Matino di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.
