LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 del 30.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni PANTANO/ASD US MARIGLIANESE
RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni PANTANO/ASD US MARIGLIANESE
La C.A.E. riunitasi in data 02.03.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Pantano Giovanni, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 19.09.2022 alla società A.s.d. U.s. Mariglianese ed inviato a questa Commissione in data 19.01.2023
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore
OSSERVA
quanto segue:
Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.s.d. U.s. Mariglianese, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 6.800,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società, alla data di notifica del ricorso, la minor somma di Euro 6.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 800,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.
Va tuttavia rilevato che il ricorrente, in data 23.02.2022, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. a questa Commissione una comunicazione con cui dichiarava di aver ricevuto il pagamento dell'importo residuo dovuto, allegando a tal uopo copia della ricevuta del bonifico bancario.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.
