LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 del 30.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MARZANO/ASD US MARIGLIANESE

 

RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MARZANO/ASD US MARIGLIANESE

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 02.03.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore MARZANO Vincenzo ricevuto a mezzo pec il 09.01.2023, regolarmente notificato alla ASD US Mariglianese

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all’udienza dell’02.03.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD US Mariglianese, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 8.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 6.250,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ ASD US Mariglianese  al “pagamento della somma di Euro 1.750,00”.

Non si è costituita in giudizio la ASD US Mariglianese

La Società ha fatto pervenire il 22 febbraio 2023 la copia del bonifico di € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) effettuato a favore del calciatore MARZANO Vincenzo.

Il legale rappresentante ha dichiarato che il calciatore MARZANO Vincenzo ha ricevuto la somma richiesta. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.  Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

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