LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 del 30.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore D’ANCORA/FBC CASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore D’ANCORA/FBC CASALE ASD

Il sig. Salvatore D’ANCORA, nato a Salerno il 06.05.1995, C.F. DNCSVT95E06H703X, in data 19.12.2022 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva  2022/2023 con la Football Club Casale ASD, militante nel campionato di calcio a 11 serie D, allegando copia dell’accordo economico pluriennale con la medesima sottoscritto ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 22.07.2022 e sino al 30.06.2024.

Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva per la stagione sportiva 2022/2023 un compenso  globale lordo di euro 30.658,00, oltre che una indennità ex art. 94 ter , c. 7, delle N.O.I.F. di euro 12.552,00, nonchè un compenso  globale lordo di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024.

A fronte del regolare adempimento alle proprie prestazioni, il calciatore lamentava di aver ricevuto dalla associazione alla data del 27.10.2022 l’importo di euro 500,00, per cui, trasferito ad altro sodalizio sportivo, alla data del 01.12.2022, considerata la durata dell’accordo, risultava ancora creditore dell’importo di euro 16.080,52. Somma, questa, che il reclamante ha determinato dividendo l’importo di euro 43.210,00, convenuto globalmente per la stagione sportiva 2022/2023, per la durata dell’accordo economico relativamente a detta stagione sportiva, ossia 344 giorni (22.07.2022-30.06.2023), moltiplicando la somma così ottenuta per i giorni (132) di durata effettiva del rapporto e sottraendo, infine, dal totale così calcolato l’acconto di euro 500,00 ricevuto.

In considerazione di quanto esposto, il calciatore Salvatore D’Ancora ha chiesto alla Commissione adita in via principale e nel merito di dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non ha  rispettato l'accordo economico con  il ricorrente e per l'effetto condannarla al pagamento della somma  dovuta  e maturata  sino  alla data del 01.12.2022, pari ad euro 16.080,52, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e spese legali del procedimento.

 Chiedeva, infine, la discussione del reclamo in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia nominato.

Non si costituiva la FBC Casale ASD ed alla seduta del 2 marzo 2023, confermate dal sostituto del difensore costituito, debitamente delegato, le conclusioni, il procedimento è stato tenuto a decisione.

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La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l’adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo (presentato, come detto, il 19 dicembre 2022 in riferimento alla stagione sportiva 2022/2023), ritiene lo stesso fondato.

E’ accertato e non contestato che le parti hanno sottoscritto un accordo economico pluriennale che prevedeva  per la stagione sportiva 2022/2023 un compenso  globale lordo di euro 30.658,00 oltre che una indennità ex art. 94 ter, c. 7, delle N.O.I.F. di euro 12.552,00, nonché un compenso  globale lordo di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024.

Non contestato, e da intendersi pertanto provato, il fatto che D’Ancora ha svolto regolarmente l’attività agonistica con la FBC Casale ASD  a tutto il 01.12.2022.

Non sussistono dubbi, pertanto, in relazione al fatto che il Sig. D’Ancora, in virtù di quanto stabilito nell’accordo sottoscritto con la FBC Casale ASD, avesse il diritto a percepire l’importo maturato in corrispondenza dell’effettivo periodo in cui ha effettivamente e regolarmente prestato la propria attività a favore della FBC Casale, detratto il modesto acconto ricevuto.

Già in precedenti sue pronunce questa Commissione ha evidenziato che in ipotesi di accordi pluriennali è lasciata alle parti la massima libertà in relazione alla determinazione dell’indennità ex art. 94-ter, comma 7, N.O.I.F, essendo loro rimessa, quindi, in assenza di espresse disposizioni ostative, la possibilità di convenire anche misura, modalità e termini di corresponsione della stessa.

Nel caso in esame il calciatore D’Ancora e la FBC Casale nell’accordo pluriennale sottoscritto, ed agli atti, hanno determinato liberamente la somma lorda annuale da corrispondere al calciatore, contenendola nella misura massima consentita dall’art. 94-ter, comma 6, N.O.I.F., come pure l’ulteriore indennità per la stagione sportiva  2022/2023. 

A ben vedere, quindi, le parti hanno convenuto detta indennità giustificatamente in ragione del sorgere dell’accordo pluriennale, senza riconoscere ad essa natura diversa da quella indennitaria, e quindi non necessariamente con carattere di corrispettività, tant’è che hanno convenuto di renderla esigibile (e corrispettivamente dovuta) per l’intero già nella prima stagione sportiva.  Tanto considerato, quindi, ed accertato l’an debeatur, la Commissione ritiene che l’importo dovuto sia quello individuato dal reclamante, ossia euro 16.080,52, calcolato correttamente in diretta proporzione alla effettiva durata del rapporto dividendo la somma globalmente concordata per la stagione sportiva 2022/2023, pari ad euro 43.210,00 per il numero dei giorni (344) corrispondenti a  detta stagione sportiva (22.07.2022-30.06.2023) e moltiplicando la somma così ottenuta (euro 125,61) per i giorni (132) di durata effettiva del rapporto; sottraendo, infine, dal totale così calcolato l’acconto di euro 500,00 ricevuto.

Sull’importo predetto sono dovuti gli interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda sino all’integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante Sig. Salvatore D’ANCORA e per l’effetto condanna la Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore,  al pagamento in favore del Sig. Salvatore D’ANCORA, nato a Salerno il 06.05.1995 (C.F. DNCSVT95E06H703X) dell’importo di euro 16.080,52, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. 

Dispone la restituzione al Sig. Salvatore D’ANCORA della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore,  di comunicare al competente Dipartimento Interregionale L.N.D. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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