LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 del 30.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MARCHETTI/FBC CASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MARCHETTI/FBC CASALE ASD

Il sig. Domenico MARCHETTI, nato a Corato (BA) il 07.08.1990, C.F. MRCDNC90M07C983D, in data 19.12.2022 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva  2022/2023 con la Football Club Casale ASD, militante nel campionato di calcio a 11 serie D, allegando copia dell’accordo economico pluriennale con la medesima sottoscritto ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 23.07.2022 e sino al 30.06.2024.

Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva per la stagione sportiva 2022/2023 un compenso  globale lordo di euro 30.658,00, oltre che una indennità ex art. 94 ter , c. 7, delle N.O.I.F. di euro 28.542,00, nonchè un compenso  globale lordo di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024.

A fronte del regolare adempimento alle proprie prestazioni, il calciatore lamentava di aver ricevuto dalla associazione alla data del 25.10.2022 l’importo di euro 5.500,00  e di aver ottenuto il nulla osta a far data dal 01.12.2022 e sino alla data di svincolo concordato, così da consentiorgli di allenarsi presso altro sodalizio sportivo di sua scelta. Alla data del 30.11.2022, quindi, il calciatore - scrive nel reclamo - risultava ancora creditore dell’importo di euro 14.233,33, determinato dividendo l’importo di euro 59.200,00, convenuto globalmente per la stagione sportiva 2022/2023 per la durata dell’accordo economico relativamente a detta stagione sportiva, ossia 342 giorni (23.07.2022-30.06.2023), moltiplicando la somma così ottenuta per i giorni (130) di durata effettiva del rapporto, sottraendo, infine, dal totale così calcolato l’acconto di euro 5.500,00 ricevuto.

In considerazione di quanto esposto, il calciatore Domenico Marchetti ha chiesto alla Commissione adita in via principale e nel merito di dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non ha rispettato l'accordo economico con il ricorrente e per l'effetto condannarla al pagamento della somma dovuta  e maturata  sino  alla data del 30.11.2022 pari ad euro 17.781,70, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Chiedeva, infine, la discussione del reclamo in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia nominato.

Non si costituiva la FBC Casale ASD ed alla seduta del 2 marzo 2023, confermate dal sostituto del difensore costituito, debitamente delegato, le conclusioni, il procedimento è stato tenuto a decisione. 

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La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l’adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo (presentato, come detto, il 19 dicembre 2022 in riferimento alla stagione sportiva 2022/2023), ritiene fondato il reclamo, che deve pertanto essere accolto nei limiti che saranno meglio precisati nel seguito.

E’ accertato e non contestato che le parti hanno sottoscritto un accordo economico pluriennale che prevedeva  per la stagione sportiva 2022/2023 un compenso  globale lordo di euro 30.658,00 oltre che una indennità ex art. 94 ter, c. 7, delle N.O.I.F. di euro 28.542,00, oltre ancora un compenso  globale lordo di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024.

Deve intendersi provato, anche perché non contestato, che il calciatore Marchetti ha svolto regolarmente l’attività agonistica con la FBC Casale ASD  fino alla data del 30.11.2022.

Non sussistono dubbi, pertanto, in relazione al fatto che il Sig. Marchetti, in virtù di quanto stabilito nell’accordo sottoscritto con la FBC Casale ASD, avesse il diritto a percepire l’importo maturato in corrispondenza dell’effettivo periodo in cui ha regolarmente prestato la propria attività a favore della FBC Casale, detratto  l’acconto ricevuto.

Questa Commissione ritiene, come già chiarito in precedenti pronunce,  che in ipotesi di accordi pluriennali è lasciata alle parti la massima libertà in relazione alla determinazione dell’indennità ex art. 94-ter, comma 7, N.O.I.F, essendo loro rimessa, quindi, in assenza di espresse disposizioni ostative, la possibilità di convenire anche misura, modalità e termini di corresponsione della stessa.

Ebbene, il Marchetti e la FBC Casale nell’accordo pluriennale sottoscritto, ed agli atti, hanno determinato liberamente la somma lorda da corrispondere al calciatore per la stagione sportiva 2022/2023, contenendola nella misura massima consentita dall’art. 94-ter, comma 6, N.O.I.F., come pure l’ulteriore indennità per la medesima stagione sportiva, nella misura di euro 28.542,00.  Le parti hanno convenuto detta indennità in ragione del sorgere dell’accordo pluriennale, senza riconoscere ad essa natura diversa da quella indennitaria, e quindi non necessariamente con carattere di corrispettività, tant’è che hanno ritenuto di renderla esigibile (e corrispettivamente dovuta) per l’intero già nella prima stagione sportiva.

Tanto considerato, quindi, ed accertato l’an debeatur, la Commissione, pur condividendo le modalità di camputo utilizzate dal reclamante,  ritiene che l’importo dovutogli sia inferiore  a quello da lui indicato, palesemente frutto di un errore. L’importo effettivamente dovuto, da calcolarsi giustamente in proporzione alla effettiva durata del rapporto, si ottiene  dividendo la somma globalmente concordata per la stagione sportiva 2022/2023, pari ad euro 59.200,00 per il numerto dei giorni (342) corrispondenti a detta stagione sportiva (22.07.2022-30.06.2023), moltiplicando, poi, la somma così ottenuta (euro 173,09) per i giorni (130) di durata effettiva del rapporto; sottraendo, infine, dal totale così calcolato l’acconto di euro 5.500,00. Fatte dette operazioni (30.658,00+28.542,00 = 52.900,00:342 = 173,09x130 = 17.001,70) la FBC Casale ASD risulta essere ancora debitrice nei confronti del reclamante Domenico Marchetti, della residua somam di euro 17.001,70.

Sull’importo predetto sono dovuti gli interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda sino all’integrale effettivo saldo, mentre non spetta, trattandosi di debito di valuta, la rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie come in parte motiva la domanda formulata dal reclamante Sig. Domenico MARCHETTI e per l’effetto condanna la Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore,  al pagamento in favore del Sig. Domenico MARCHETTI, nato a Corato (BA) il 07.08.1990 (C.F. MRCDNC90M07C983D) dell’importo di euro  17.001,70, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione al Sig. Domencio MARCHETTI della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore,  di comunicare al competente Dipartimento Interregionale L.N.D. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

 

 

 

 

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