C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 16/03/2023 – Delibera – Reclami proposti da: A.S.D. Antiochense Calasetta e Sig. Medda Francesco (riuniti) Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 74 del C.R. Sardegna LND del 19.01.2023 Gara: “Antiochense Calasetta / Monreale Calcio” del 15.01.2023 Campionato: Prima Categoria

Reclami proposti da: A.S.D. Antiochense Calasetta e Sig. Medda Francesco (riuniti) Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 74 del C.R. Sardegna LND del 19.01.2023 Gara: “Antiochense Calasetta / Monreale Calcio” del 15.01.2023 Campionato: Prima Categoria

La A.S.D. Antiochense Calasetta e il sig. Medda Francesco, calciatore della predetta società, hanno proposto ciascuno rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 74 del 19.1.2023 e relativa alla gara del campionato di Prima Categoria, girone B, Antiochense Calasetta – Monreale disputata in data 15.1.2023, con la quale il predetto calciatore Medda Francesco è stato squalificato per n. 10 gare effettive ai sensi dell’art. 28, commi 1 e 2, C.G.S. per “comportamento di carattere discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, fatto oggetto di insulti per motivo di razza a fine gara”. I reclamanti hanno tempestivamente e ritualmente impugnato la decisione eccependo l’insussistenza della condotta addebitata al Medda, calciatore con la maglia n. 23 della Antiochense, nel rapporto di gara redatto dall’arbitro, così descritta nel predetto rapporto: “a fine gara, mentre mi accingevo verso gli spogliatoi notavo il signor Medda che con aria minacciosa si avvicinava ad un avversario urlando: 'Oh negro di merda, la che ti prendo a schiaffi'. Successivamente il signor Medda spingeva l'avversario numero 20 della società ospitante. Il signor Medda veniva allontanato dai propri compagni e riportato negli spogliatoi. Il destinatario di tale condotta è pacificamente da individuarsi nel calciatore con la maglia n. 30 della Monreale, a sua volta destinatario del provvedimento disciplinare della squalifica per n. 2 gare effettive in quanto “a fine gara insultava i giocatori avversari e rispondeva agli insulti razzisti aggredendo il calciatore avversario” (cfr. decisione del Giudice Sportivo), così come anche risulta dal rapporto dell’arbitro, il quale ha accertato che: “a fine gara, mentre mi accingevo verso gli spogliatoi il n. 30 della Monreale urlava agli avversari: 'Teste di cazzo, non sapete giocare'. Lo stesso afferrava per la maglia l'avversario numero 23 e lo spingeva verso l'entrata degli spogliatoi. Il n. 30 della Monreale veniva successivamente allontanato dai propri compagni di squadra e portato all'interno nel proprio spogliatoio”. Il procedimento è stato istruito all’udienza del 30.1.2023 con produzioni documentali, audizione dei reclamanti e dell’arbitro e con escussione dei testi proposti dai reclamanti. All’esito, con ordinanza emessa in parti data e successivamente comunicata da intendersi in questa sede integralmente richiamata, questa Corte ha disposto ai sensi dell’art. 50, comma 3, C.G.S. di incaricare la Procura Federale di compiere ulteriori indagini in relazione al fatto oggetto dei reclami riuniti.

Con nota del 28.2.2023 la Procura Federale ha trasmesso gli esiti delle indagini espletate, concretizzatesi nell’audizione dell’arbitro, dei dirigenti delle società, dei calciatori interessati, nonché nell’acquisizione di un filmato relativo ai momenti finali della gara e alla successiva uscita dal terreno di gioco dei calciatori, momento in cui si assume avvenuto il fatto contestato. All’udienza odierna i ricorsi riuniti sono stati trattati per la decisione. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. I ricorsi sono infondati. Preliminarmente si deve dare atto che al termine della gara, conclusasi con il risultato di 3 reti a 1 in favore della società ospitante, si è verificata tensione tra i calciatori delle due squadre, nonché tra il pubblico sulla tribuna a sostegno della squadra di casa, in quanto un calciatore della Monreale aveva calciato un pallone verso la tribuna probabilmente attingendo uno spettatore. Tale fatto ha generato una mischia tra i calciatori (quelli della Antiochense accorsi per protestare con il calciatore che aveva scagliato il pallone e quelli della Monreale accorsi per difendere il proprio compagno) in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi posti al di sotto della tribuna. In tale contesto, il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del proprio rapporto di gara e in sede di audizione davanti a questa Corte ha ulteriormente precisato e specificato che: “al termine della gara mi sono soffermata a parlare con il portiere della società di casa; ho visto che all’entrata degli spogliatoi si è formato un capannello di calciatori e quindi mi sono avvicinata di corsa e ho seguito l’evolversi degli eventi: c’erano dei calciatori delle squadre avversarie che si stavano spingendo reciprocamente e ho sentito nitidamente la frase detta dal n. 23 dell’Antiochense al n. 20 del Monreale che ho riportato nel referto. In particolare il n. 23 ha spinto il calciatore del Monreale che ha reagito con la frase riportata in referto afferrandolo per la maglia e c’è stata quindi quella reazione verbale da parte del n. 23”. Sentito nuovamente in sede di indagini della Procura Federale il direttore di gara ha ulteriormente e analiticamente specificato, per ciò che qui interessa, che “mentre ero intenta a salutare mi sono accorta che due giocatori dell’Antiochense stavano correndo verso il cancello che separa il recinto di gioco dagli spogliatoi. Pertanto sono corsa subito anche io a vedere cosa stesse succedendo al cancello. Sono arrivata immediatamente e raggiunto il cancello ho visto che vi erano alcuni calciatori delle due squadre che stavano litigando fra loro. Io ero letteralmente a fianco a loro, diciamo 20 cm. Ho estratto dalla tasca dei pantaloni il cartellino giallo riscrivibile e ho cominciato ad annotare quello che stava succedendo. Ho subito visto il calciatore n. 20 del Monreale, un giocatore di colore, che aveva preso per la maglietta il calciatore n. 23 dell’Antiochense, Medda Francesco, e dopo averlo spinto verso gli spogliatoi gli gridava “teste di cazzo non sapete giocare” provocandone una immediata reazione concretizzata in una spinta e subito dopo averlo spinto, quindi possiamo dire che erano ancora attaccati” gli gridava l’insulto oggetto di incolpazione. L’arbitro, inoltre, ha escluso che l’insulto razzista potesse provenire dal dirigente dell’Antiochense genericamente individuato quale autore dei fatti in quanto lo stesso si trovava con lui in mezzo al campo ed è sopraggiunto accanto all’arbitro stesso mentre si svolgeva tra i calciatori la vicenda qui in oggetto. La descrizione analitica dei fatti effettuata dal direttore di gara trova pieno conforto quanto alla successione cronologica degli eventi, quanto al comportamento dell’arbitro e quanto al suo posizionamento ottimale sia per verificare il comportamento dei calciatori, sia per sentire le frasi da essi proferite, nonché il posizionamento e l’intervento del predetto dirigente, in un filmato acquisito agli atti dalla Procura Federale e ad essa prodotto dall’arbitro stesso. In tale filmato - in cui si sentono frasi provenienti dalle persone poste tra il terreno di gioco e gli spogliatoi, sotto la tribuna, tra cui quella “la che ti prendo a schiaffi” riportata anche nel referto – si può verificare l’assoluta vicinanza dell’arbitro ai calciatori e come esso abbia osservato con attenzione i fatti che stavano avvenendo a brevissima distanza e senza ostruzione di alcuno e come esso lucidamente abbia preso nota contestualmente nel cartellino riscrivibile di quanto percepito anche torcendosi con il busto verosimilmente per individuare il numero di maglia di taluno dei calciatori. Si deve, pertanto, concludere per l’accertamento di quanto riportato dall’arbitro del rapporto di gara, atto già di per sé stesso dotato di fede privilegiata ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. Non sono, infatti, idonee a scalfire la fede privilegiata del rapporto di gara le dichiarazioni rese sia in questa sede che alla Procura Federale dal calciatore destinatario della condotta censurata del ricorrente. Sul punto è sufficiente rilevarne l’inattendibilità sotto i seguenti profili: a) tra il predetto calciatore e il ricorrente sono avvenuti contatti telefonici volti a concordare una versione nelle ore immediatamente successive allo svolgersi dalla gara;

b) nella prima versione fornita dal calciatore per iscritto attraverso la propria società si è negata in radice l’esistenza di qualsivoglia insulto di carattere razzista; c) nelle audizioni davanti a questa Corte e alla Procura Federale il calciatore ha affermato invece di aver ricevuto insulti razzisti ma non da parte del ricorrente bensì, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, da altro dirigente (oggetto di esplicito riconoscimento nel corso dell’audizione della Procura Federale), dirigente dell’Antiochense, la cui partecipazione al fatto per cui è causa è però radicalmente da escludersi in quanto lo stesso si trovava dapprima con l’arbitro in mezzo al campo e successivamente è giunto nei pressi del luogo dei fatti dopo il direttore di gara e permanendo pressoché sempre accanto ad esso, sicché egli non può aver proferito in quel contesto alcun insulto verso il calciatore del Monreale che era invece impegnato nella lite in parte verbale e in parte fisica (spinte reciproche etc.) con il ricorrente. Infine, nessuno degli altri testi escussi (alle cui deposizioni verbalizzate si rimanda) ha fornito elementi utili a scalfire nemmeno in minima parte la ricostruzione analitica offerta dal direttore di gara riferendo soltanto circostanze e dettagli non rilevanti per l’oggetto del presente giudizio. In ordine alla sanzione infitta in concreto al ricorrente si deve anche rilevare come la stessa sia pari al minimo edittale previsto dall’art. 28, comma 2, C.G.S. e che non sono emerse in giudizio circostanze che possano costituire una attenuante della condotta contestata, di per sé grave ed avvenuta per giunta a gara terminata, con conseguente rigetto anche della domanda subordinata di riduzione di cui al reclamo della società Antiochense – Calasetta.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando: -rigetta i ricorsi proposti da A.S.D. Antiochense Calasetta e Francesco Medda; - dispone l’incameramento dei contributi.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it