C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: G.S. Bindua Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 99 del C.R. Sardegna LND del 02.03.2023 Gara: “Pula – Bindua” del 25.02.2023 Campionato: Seconda Categoria

Reclamo proposto da: G.S. Bindua Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 99 del C.R. Sardegna LND del 02.03.2023 Gara: “Pula - Bindua” del 25.02.2023 Campionato: Seconda Categoria

La A.S.D. Bindua ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. C.R.S. n° 99 del 2 marzo 2023, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica per tre gare effettive del calciatore Emilio Carusi, per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro a seguito di una decisione di questi, integrata nella fattispecie di cui al CO I, lettera a) dell’articolo 36 del C.G.S. La Società reclamante lamenta, preliminarmente, un errore tecnico dell’arbitro nella valutazione del fallo che e lo avrebbe indotto ad espellere l’atleta, determinando poi, si legge nell’atto, l’asserito ritardo dell’uscita dal campo da parte del medesimo, circostanza negata dalla reclamante che, a supporto dei propri assunti, richiama, in maniera generica, quanto avrebbero riferito sia i compagni che gli avversari e conclude chiedendo la riforma della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, rileva che nel caso in esame, dalla esposizione dei fatti formulata nel reclamo, non si ravvisano elementi idonei a confutare in alcun modo la ricostruzione, coerente e lineare, riportata nel referto di gara, laddove si descrive compiutamente sia l’azione di gioco da cui è scaturito il provvedimento disciplinare, sia la condotta serbata dal Carusi dopo l’esibizione del cartellino rosso, concretizzatasi con epiteti rivolti all’arbitro, il quale, precisa altresì che il calciatore è stato poi allontanato dal campo, grazie all’intervento dei propri compagni. Sotto questo aspetto nessun pregio può essere accordato al reclamo, incentrato principalmente alla contestazione di quanto riportato dal D.D.G. e che, in assenza di elementi obiettivi di riscontro, non consente alla Corte di poter accedere alle richieste ivi formulate, stante l’attendibilità delle attestazioni arbitrali, che l’articolo 61, comma 1° del C.G.S. che ad esse riserva Sulla scorta di quanto appena esposto appare corretta la qualificazione giuridica del fatto a margine dell’articolo 36 CO I, lettera a) del C.G.S., che punisce la condotta irriguardosa nei confronti dell’Ufficiale di Gara, nonché condivisibile il trattamento sanzionatorio adottato dal Giudice di Primo Grado. Per questi motivi, la Corte d’Appello Territoriale

DELIBERA

 Il rigetto del reclamo. Dispone l’incameramento del contributo.

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