C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: S.S.D.R.L. Atletico Cagliari Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 102 del C.R. Sardegna LND del 09.03.2023 Gara: “Gonnosfanadiga – Atletico Cagliari” del 05.03.2023 Campionato: Promozione
Reclamo proposto da: S.S.D.R.L. Atletico Cagliari Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 102 del C.R. Sardegna LND del 09.03.2023 Gara: “Gonnosfanadiga – Atletico Cagliari” del 05.03.2023 Campionato: Promozione
La società Atletico Cagliari S.s.d. a r.l. ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo, pubblicata sul comunicato nr. 102 del 09.03.2023, che ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare effettive al suo tesserato Sedda Antonio per i fatti occorsi in occasione dello svolgimento della gara Gonnosfanadiga - Atletico Cagliari del 5 marzo 2023, sollecitando la riduzione delle giornate di squalifica inflitte al proprio giocatore. A sostegno del reclamo la società Atletico Cagliari ha dedotto che <> poiché <>. La Corte territoriale, letti gli atti, osserva: - l’articolo 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC dispone che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; - dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto ad efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti, fermo restando che -in virtù di quanto dispone l’art. 50 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC- gli Organi della giustizia sportiva, qualora ritengano non sufficienti o esaustivi i documenti probatori disponibili (ivi compreso il referto arbitrale), possono esercitare i più ampi poteri di indagine e di accertamento al fine dell’adozione della decisione, pure avvalendosi degli atti di indagine della Procura federale; - nel caso di specie la linearità e precisione del referto arbitrale, come pure l’assenza di argomenti offerti dalla reclamante per esercitare le facoltà concesse dal citato art.50 C.G.S., non consentono di interpretare l’episodio oggetto del reclamo in maniera difforme da quella descritta dall’ufficiale di gara nel suo referto; - l’art. 38 C.G.S., poi, prevede quale sanzione minima per la condotta violenta dei calciatori (qual è il colpire intenzionalmente con un calcio violento il corpo di altro calciatore a terra durante la gara) la squalifica per tre giornate, ovvero la sanzione inflitta nel caso di specie al tesserato dell’Atletico Cagliari. Il reclamo risulta così infondato. Per le ragioni esposte, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
Il rigetto del reclamo, confermando la squalifica del calciatore Sedda Antonio per tre gare effettive. Dispone l’incameramento del contributo.
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