C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: U.S. Irgolese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 102 del C.R. Sardegna LND del 09.03.2023 Gara: “Irgolese – Fanum Orosei” del 05.03.2023 Campionato: Seconda Categoria

Reclamo proposto da: U.S. Irgolese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 102 del C.R. Sardegna LND del 09.03.2023 Gara: “Irgolese – Fanum Orosei” del 05.03.2023 Campionato: Seconda Categoria

La U.S. Irgolese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. C.R.S. n° 102 del 9 marzo 2023, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica per tre gare effettive del calciatore Sebastiano Puddu, per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, integrata nella fattispecie di cui al CO I, lettera a) dell’articolo 36 del C.G.S. Nell’atto di reclamo la U.S. Irgolese, contesta quanto riportato dal Direttore di Gara, lagnandosi principalmente delle decisioni prese in campo da questi, anche sotto il profilo tecnico e, in ordine all’oggetto di cui alla incolpazione, a parere della reclamante, l’arbitro non sarebbe stato nelle condizioni di riconoscere, tra il pubblico piuttosto numeroso, il calciatore Puddu, accomodatosi in tribuna, tra coloro che lo avrebbero ingiuriato. Rassegna le proprie conclusioni, chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata. La Corte d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva che le attestazioni dell’arbitro appaiono lineari, circostanziate e per tanto attendibili. Infatti, si legge dalle stesse che il Direttore di Gara ha ben individuato il calciatore Puddu, appena espulso per doppia ammonizione, tra il pubblico presente e di tale circostanza informava pure il capitano della Irgolese, al fine di esortarlo ad intervenire nei confronti del proprio compagno. Di contro, la reclamante, nel proprio atto, non ha fornito alcun elemento obiettivo atto ad incrinare il contenuto delle dichiarazioni arbitrali, garantite vieppiù dal privilegio di prova di cui al CO I dell’articolo 61 C.G.S. Sulla scorta di quanto appena esposto, appare corretta la qualificazione giuridica del fatto a margine dell’articolo 36 CO I, lettera a) del C.G.S., che punisce la condotta irriguardosa nei confronti dell’Ufficiale di Gara, nonché condivisibile il trattamento sanzionatorio adottato dal Giudice di Primo Grado. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Il rigetto del reclamo, confermando la squalifica del calciatore Puddu Sebastiano per tre gare effettive. Dispone l’incameramento del contributo.

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