C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Calmedia Bosa Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 60 della Delegazione LND di Oristano del 09.03.2023 Gara: “Arcidano – Calmedia Bosa” del 05.03.2023 Campionato: Allievi Under 17 Provinciali Oristano

Reclamo proposto da: A.S.D. Calmedia Bosa Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 60 della Delegazione LND di Oristano del 09.03.2023 Gara: “Arcidano – Calmedia Bosa” del 05.03.2023 Campionato: Allievi Under 17 Provinciali Oristano

La società A.S.D. Calmedia Bosa ha proposto tempestivo reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 50,00, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata il 9 marzo 2023 sul Comunicato Ufficiale n. 60 del Comitato Provinciale di Oristano, in relazione alla gara del Campionato Allievi Provinciali U17 tra ARCIDANO e ASD CALMEDIA del 5 marzo 2023. Letti gli atti la Corte territoriale osserva: la gara, in relazione alla quale è stato pronunciato il provvedimento pecuniario impugnato, era competizione del Campionato allievi provinciali U17, qualificabile perciò, come da Comunicato ufficiale n.1 del 1.7.2022 del settore giovanile e scolastico della Figc, quale attività giovanile agonistica; l’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc, al comma 3 lett.d dispone che non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Per le ragioni esposte, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

 l’inammissibilità del reclamo. Dispone l’incameramento del contributo.

 

 

 

 

TRIBUNALE

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