C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 30/03/2023 – Delibera – gara del 26/ 3/2023 LANTERI SASSARI A.S.D. – OZIERESE 1926

 

gara del 26/ 3/2023 LANTERI SASSARI A.S.D. - OZIERESE 1926

 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali: il rapporto arbitrale e i relativi supplementi; rilevato che: - al 17’ del 2° tempo l’allenatore dell’Ozierese 1926, Bruno Riccardo Angelo, veniva espulso dal campo per doppia ammonizione e che lo stesso, dopo la notifica del provvedimento disciplinare si apprestava ad abbandonare il campo ma, arrivato all’altezza della panchina occupata dalla Società Lanteri, si avvicinava all’allenatore avversario, Carta Alessio e, senza preavviso, lo colpiva con una manata al volto di intensità tale da causarne la contestuale pesante caduta a terra ove rimaneva per diversi secondi visibilmente dolorante; - interveniva a questo punto il Dirigente accompagnatore ufficiale del Lanteri Sassari Masala Antonello, il quale afferrava il Bruno “per il colletto della tuta” e, unitamente ad altre persone riconducibili alla società Lanteri non presenti in distinta e che provenivano dagli spogliatoi, lo accerchiava, spingendolo vigorosamente verso gli spogliatoi, nonostante l’intervento dell’assistente di parte dell’Ozierese che tentava invano di dividere i contendenti; - l’arbitro riferisce che nel corso di questa colluttazione, vedeva i contendenti cadere a terra in diverse occasioni, pur senza riuscire a identificarli con precisione; a questo punto il Bruno riusciva momentaneamente a staccarsi dal gruppo e a guadagnare qualche metro sugli avversari, ma si voltava verso gli stessi urlando al loro indirizzo frase offensiva e provocatoria chiaramente udita dall’arbitro, rinfocolando gli animi degli stessi, che a questo punto lo raggiungevano nuovamente e lo facevano cadere a terra, creando una mischia indistinta nella quale, per via del caos e della concitazione creatasi, l’arbitro non era in grado di individuare eventuali ulteriori condotte violente poste in essere dai protagonisti; - in conseguenza dei fatti sopra descritti, protrattisi per circa 10 minuti, l’arbitro rilevava che primariamente non sussistessero le condizioni di sicurezza per proseguire la gara e che “i calciatori di entrambe le squadre erano provati dalla scena e visibilmente in lacrime”, pertanto decideva di decretarne la definitiva sospensione sul risultato parziale di 2-3 in favore dell’Ozierese 1926; - l’arbitro dà atto che poco prima di abbandonare la struttura sportiva, rilevava la presenza delle forze dell’ordine, intervenute per gli accertamenti di rito e di un’autoambulanza. Osservato che gli avvenimenti sopra descritti devono essere ritenuti incontrovertibilmente ed obiettivamente di estrema gravità, tale da giustificare la decisione arbitrale in ordine alla sospensione della gara, la cui responsabilità è indubitabilmente da attribuire ad entrambe le società; Considerato che la condotta violenta e successivamente provocatoria posta in essere dall’allenatore Bruno Riccardo Angelo, di per sé intrinsecamente particolarmente proditoria, deve essere valutata in relazione al contesto in cui la stessa è stata posta in essere, quella di una gara di Under 15, nella quale erano coinvolti diversi minori che, anche da quanto relazionato dall’arbitro, risultavano oggettivamente e comprensibilmente scossi e turbati per gli incresciosi episodi scaturiti dal suo riprovevole comportamento, a seguito di una gara fino a quel momento interpretata nei canoni dell’assoluta correttezza da parte dei giovani calciatori in campo, per tale motivo il suo comportamento assume ulteriore disvalore e merita di essere adeguatamente sanzionato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 6, 10, 14 e 25 del C.G.S.

DELIBERA

-di infliggere a entrambe le società (art. 10, comma 3 C.G.S.), Lanteri Sassari e Ozierese 1926, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 -3; -di irrogare a carico della Lanteri Sassari l’ammenda di euro 200,00 per la condotta dei propri tesserati non identificati e per l’indebita presenza sul terreno di gioco di persone non iscritte in elenco; - di squalificare l’allenatore Bruno Riccardo Angelo (Ozierese 1926) a tutto il 30.04.2024; - di inibire il dirigente Masala Antonello (Lanteri Sassari) a tutto il 31.05.2023; - di trasmettere tutti gli atti relativi alla gara alla Procura Federale perché valuti eventuali profili disciplinari, risultanti da condotte non rilevate dall’arbitro, a carico di tesserati delle società coinvolte.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it