C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 292 CSAT 19 del 07/02/2023 – Delibera – Procedimento 59/A SOC. CALCISTICA GELA S.S.D. ARL (CL) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Nicolosi Matteo. Campionato Under 19 Gara: Soc. Calcistica Gela – Riesi del 23.01.2023 – C.U. n.42 del 25.01.2023 Delegazione Prov.le di Caltanissetta.

Procedimento 59/A

SOC. CALCISTICA GELA S.S.D. ARL (CL) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Nicolosi Matteo. Campionato Under 19 Gara: Soc. Calcistica Gela – Riesi del 23.01.2023 – C.U. n.42 del 25.01.2023 Delegazione Prov.le di Caltanissetta.

Con pec del 25.01.2022, non sottoscritta, la Soc. Calcistica Gela preannunciava reclamo avverso la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata facendo seguire i motivi in data 27.01.2022 sostenendo, in buona sintesi, che il loro tesserato è stato espulso per somma di ammonizioni e che l’essersi messo testa contro testa con il direttore di gara non significa che vi sia stato un contatto fisico, motivo per cui chiede una rideterminazione della sanzione così come è stata irrogata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo determina l’inammissibilità dello stesso con conseguente preclusione di qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato.

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