C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 292 CSAT 19 del 07/02/2023 – Delibera – Procedimento 56/A A.S.D. SANCONITANA (CT) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Spitale Giuseppe. Campionato 3^ Cat. Gara: A.S.D. Sanconitana – U.S.D. San Sebastiano del 15.01.2023 – C.U. n.50 del 18.01.2023 Delegazione Prov.le di Enna.

Procedimento 56/A

A.S.D. SANCONITANA (CT) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Spitale Giuseppe. Campionato 3^ Cat. Gara: A.S.D. Sanconitana – U.S.D. San Sebastiano del 15.01.2023 – C.U. n.50 del 18.01.2023 Delegazione Prov.le di Enna.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Sanconitana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto riferito dal direttore di gara non corrisponde al vero e ciò sarebbe comprovato dalla discrasia tra il referto di gara, ove lo Spitale viene indicato tra i giocatori espulsi mentre lo stesso non viene riportato nel c.d. rapportino di fine gara consegnato dall’arbitro al dirigente della reclamante, per la qualcosa chiede che lo Spitale Giuseppe venga dichiarato estraneo ai fatti con conseguente revoca della sanzione disciplinare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il sig. Giuseppe Spitale non è inserito tra i calciatori espulsi, ma quanto dallo stesso commesso viene riportato nella sezione “Comportamento del pubblico, eventuali incidenti, osservazioni varie”. Nel merito si rileva che il già menzionato calciatore, già ammonito nel corso della gara, al termine della stessa assumeva non solo un comportamento protestatario nei confronti dell’arbitro ma allo stesso tempo lo afferrava per il polso al fine di visionare il cronometro mentre il direttore di gara riusciva, immediatamente, a divincolarsi dalla presa. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, né, per la chiarezza espositiva dei fatti narrati in referto, si ritiene di dovere procedere all’audizione dell’arbitro così come richiesto in reclamo. Peraltro, la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, appare corretta essendo stata applicata nel minimo edittale previsto dall’art. 36 comma 1 lett. b) C.G.S. dovendosi qualificare la condotta posta in essere dallo Spitale come gravemente irriguardosa concretizzatasi in un contatto fisico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato.

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