C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento n.74/A A.S.D. TORREGROTTA 1973 (ME) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Isgrò Alessandro; avverso squalifica fino al 15.03.2023 a carico dell’allenatore sig. Giuseppe Borrelli ed avverso inibizione fino al 28.02.2023 a carico del dirigente sig. Angelo Bongiovanni. Campionato 1^ Cat. Girone “D” Gara: Monforte San Giorgio – Torregrotta 1973 del 28.01.2023 – C.U. n. 283 del 31.01.2023

Procedimento n.74/A

A.S.D. TORREGROTTA 1973 (ME) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Isgrò Alessandro; avverso squalifica fino al 15.03.2023 a carico dell’allenatore sig. Giuseppe Borrelli ed avverso inibizione fino al 28.02.2023 a carico del dirigente sig. Angelo Bongiovanni. Campionato 1^ Cat. Girone “D” Gara: Monforte San Giorgio – Torregrotta 1973 del 28.01.2023 - C.U. n. 283 del 31.01.2023

 Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Torregrotta 1973, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una riforma sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda: La posizione del calciatore sig. Alessandro Isgrò non corrisponde al vero quanto riportato dal DDG nel suo referto poiché lo Isgrò non avrebbe mai stretto con forza il braccio dell’arbitro ma si sarebbe limitato, dopo la concessione di un calcio di rigore apparso ai più inesistente, a dirgli più volte “ma che fai?” sfiorandoglielo a tutto concedere; a riprova di quanto fin qui sostenuto produce uno short video e chiede che sul punto vengano ammessa prova per testi; Per quanto riguarda la posizione dell’allenatore sig. Giuseppe Borrelli ritiene che la sanzione così come irrogatagli è ingiusta in quanto lo stesso al termine della gara, quando era possibile accedere all’impianto, si recava negli spogliatoi per congratularsi con la squadra e solo al momento in cui ne usciva incrociava casualmente il DDG a cui chiedeva spiegazioni in ordine alla sua direzione non perfettamente adeguata al livello della partita. Anche in ordine a questo capo del reclamo chiede ammettersi prova per testi; Per quanto riguarda, infine la squalifica a carico del sig. Angelo Bongiovanni la reclamante ammette il comportamento non regolamentare del proprio tesserato ma sostiene che lo stesso non abbia mai assunto alcun comportamento offensivo nei confronti della Federazione e tanto meno della LND. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della società reclamante avendone fatto tempestiva e rituale richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo del gravame relativo alla posizione del sig. Angelo Bongiovanni perché la squalifica non è superiore ad un mese e quindi non impugnabile ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 137 C.G.S. Parimenti inammissibile è la chiesta prova per testi poiché il giudizio di appello si base sui documenti ufficiali di gara e di quelli eventualmente prodotti dalla reclamante purché indispensabili ai fini del decidere ai sensi del comma 4 dell’art. 76 C.G.S. in relazione al comma 7 dell’art. 23 del C.G.S. del C.O.N.I. Risulta, infine, inammissibile la produzione del breve video, infatti, sul punto giova ricordare che l’art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare. In altri termini la prova fornita dai rapporti è “piena”, ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una infrazione” (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022); infatti tale produzione non tende a provare l’estraneità del calciatore a quanto contestatogli ma bensì ad una diversa dinamica dei fatti a lui attributi. Tale video peraltro non offre quelle garanzie previste dalla normativa federale sopra richiamata. Ciò posto dalla lettura del referto risulta che al 38’ del 2° t. è stato espulso il calciatore Isgrò Alessandro perché nel momento in cui il DDG si accingeva ad ammonire, per proteste, il portiere della odierna reclamante lo Isgrò Alessandro gli stringeva, bloccandogli con forza, il braccio riportandolo giù e nel contempo gli urlava una frase dall’evidente tenore offensivo. Inoltre, al termine della gara, entrava sul terreno di gioco un collaboratore della Società Torregrotta 1973 che l’arbitro riconosceva nella persona del sig. Giuseppe Borrelli il quale, andandogli incontro, gli si metteva testa contro testa offendendolo e minacciandolo che si sarebbero visti fuori; inoltre quest’ultimo lo seguiva fino all’ingresso degli spogliatoi dove però veniva bloccato dal servizio d’ordine. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; non di meno questa Corte ritiene, per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Isgrò, che la condotta vada qualificata come una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si concretizza in un contatto fisico prevista e sanzionata dal comma 1 lett. b) dell’art. 35 C.G.S. per cui appare equo rideterminare “in melius” , come da dispositivo, la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure. Per quanto riguarda, invece, la sanzione a carico del sig. Giuseppe Borrelli in atti risulta che lo stesso alla data di svolgimento della gara era squalificato per cui gli era precluso, tra le altre cose, l’accesso al terreno di gioco e agli spogliatoi, pertanto la sanzione, in ragione del grave comportamento minaccioso e intimidatorio posto in essere da costui in concorso con l’elusione del menzionato divieto, deve essere riformata “in peius” come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Alessandro Isgrò. Ridetermina a tutto il 30 aprile 2023 la squalifica a carico del sig. Giuseppe Borrelli. Dichiara, infine, inammissibile il capo del reclamo relativo alla squalifica del sig. Angelo Bongiovanni. Per l’effetto, stante il parziale accoglimento del reclamo, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

 

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