C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 63/A F.C.D. NEW EAGLES 2010 (ME) avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3; ammenda di € 250,00; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Ivan Pidalà e squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Oriti Jacopo e Venuto Salvatore. Campionato Under 17 Girone “C” Gara: Gescal – New Eagles 2010 del 28.01.2023 – C.U. 284/sgs110 del 31.02.2023.

Procedimento n. 63/A

F.C.D. NEW EAGLES 2010 (ME) avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3; ammenda di € 250,00; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Ivan Pidalà e squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Oriti Jacopo e Venuto Salvatore. Campionato Under 17 Girone “C” Gara: Gescal – New Eagles 2010 del 28.01.2023 – C.U. 284/sgs110 del 31.02.2023.

Con rituale e tempestivo invio di preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la F.C.D. New Eagles 2010, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, impugna le decisioni assunte dal G.S.T., come in epigrafe riportate e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi: per quanto attiene l’assegnazione della gara perduta per 0–3, con contestuale irrogazione dell’ammenda di € 250,00, si sostiene che non vi era alcun interesse da parte della odierna reclamante a farsi coinvolgere in una rissa poiché al momento della sospensione della gara stava vincendo sul campo. Inoltre, sempre secondo l’assunto difensivo, la sospensione della gara sarebbe avvenuta non già per la rissa in campo, non avendo il D.D.G. messo in atto tutti i suoi poteri al fine di ristabilire l’ordine, ma bensì a seguito dell’invasione di campo da parte dei sostenitori della Gescal che avrebbero fatto temere per l’incolumità non solo degli atleti in campo ma anche per quella dell’arbitro, ragione per cui le va attribuita, in via del tutto esclusiva, la sospensione definitiva della gara avendo quest’ultima la responsabilità di predisporre un adeguato servizio d’ordine; per quanto attiene la squalifica per sei gare a carico del calciatore Ivan Pidalà si sostiene che questa è del tutto sproporzionata a quanto dallo stesso effettivamente posto in essere. Infine, in ordine alle squalifiche comminate a carico dei calciatori Oriti e Venuto non vi è prova che abbiano posto in essere un comportamento violento ma solo di avere partecipato alla lite in maniera del tutto generica. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna da parte del difensore della reclamante che ha fatto tempestiva e rituale richiesta di audizione e che nei termini ha fatto pervenire memoria con allegati ulteriori documenti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video, infatti, sul punto giova ricordare che l’art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare. In altri termini la prova fornita dai rapporti è “piena”, ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una infrazione” (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022) Tale video, peraltro, non offre quelle garanzie tecniche e documentali previste dalla normativa federale sopra richiamata. Letto il referto di gara si rileva che al 46’ del 2° t. è stato espulso il calciatore n.6 della New Eagles Ivan Pidalà “per comportamento rissoso”: “A seguito dell’espulsione del n.6 della Soc. New Eagles, il quale una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare nel lasciare il terreno di gioco sferrava un pugno ad un avversario; contestualmente i giocatori di entrambe le squadre iniziavano una animata colluttazione che ha comportato un totale scompiglio in campo proseguendo la stessa lite in un primo momento nella zona del campo per destinazione”. “Si è altresì verificato che il pubblico presente sugli spalti (tifosi della società Gescal,) superando le barriere, è intervenuto alla rissa spostandola dal campo per destinazione a dentro il terreno di gioco. Nella lite ho riconosciuto della società New Eagles il n.4 Venuto Salvatore, il n.10 Oriti Jacopo ed il n.8 Giaimo Vincenzo. A quel punto quando ormai non era più possibile riprendere la gara in sicurezza ho fischiato la sospensione della stessa”. Quindi, dalla descrizione dei fatti così come refertati dal direttore di gara non vi è dubbio che in campo, indipendentemente dai termini usati, si sia scatenata una rissa che inizialmente ha visto coinvolti solo gli atleti in campo e successivamente anche alcuni sostenitori della Gescal presenti sugli spalti, che, scavalcata la recinzione, sono entrati sul terreno di gioco. Occorre ricordare che si ha rissa, secondo la costante interpretazione data dalla Corte Suprema, quando tre o più persone si colpiscono reciprocamente indipendentemente dalla circostanza che l’azione sia offensiva o difensiva dovendosene rispondere per il solo fatto di avervi partecipato. Pertanto, non vi è dubbio che gli incidenti hanno avuto inizio esclusivamente per fatto e colpa del calciatore Ivan Pidalà, tesserato per l’odierna reclamante, che nell’uscire dal terrendo di gioco dopo essere stato espulso, colpiva con un pugno un calciatore avversario così determinando l’inizio della rissa, motivo per cui la New Eagles ne deve rispondere avendo tale gesto violento influito sul regolare svolgimento della gara, e per la qualcosa va confermata l’ assegnazione della gara perduta per 0 – 3 come correttamente sancito dal giudice di prime cure; così come va confermata la sanzione accessoria dell’ammenda come irrogata a titolo di responsabilità oggettiva per quanto addebitato ai propri tesserati, risultando anch’essa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione. A nulla rileva poi che il direttore di gara abbia individuato solo alcuni giocatori e non altri sebbene anch’essi partecipanti alla rissa. Per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Ivan Pidalà in relazione ai plurimi comportamenti antiregolamentari da questi posti in essere, occorre premettere che il c.d. “comportamento rissoso” che ne ha comportato l’espulsione va ricondotto ad una condotta gravemente antisportiva ( art.39 C.G.S.) che prevede una sanzione non inferiore a 2 giornate di squalifica; l’avere sferrato, dopo l’espulsione, un pugno ad un calciatore avversario è, senza dubbio alcuno, una condotta violenta (art.38 C.G.S.) che va sanzionata con una squalifica non inferiore a tre gare. Inoltre, le suddette sanzioni vanno aggravate ai sensi dell’art. 14 lett. d) C.G.S. per avere agito per motivi abietti e futili per cui la sanzione a carico del sig. Ivan Pidalà appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione. Per quanto riguarda infine le squalifiche a carico dei calciatori Oriti Jacopo e Venuto Salvatore sebbene la tesi difensiva non trovi riscontro negli atti ufficiali di gara, pur tuttavia, questa Corte ritiene di dover rideterminare in termini più equi la sanzione a carico dei predetti calciatori poiché dagli atti appare che il comportamento violento in danno degli avversari non sia risultato di particolare gravità, per cui la sanzione ben può essere contenuta nel minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, determina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Oriti Jacopo e Venuto Salvatore. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto, stante il parziale accoglimento del reclamo, dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, versato.

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