C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento 71/A A.S.D. Città di Casteldaccia (PA), avverso la inibizione del sig. Benforte Sebastiano fino al 30.4.2023. Campionato di Promozione girone “B”, Gara: Supergiovane Castelbuono – Città di Casteldaccia del 29.1.2023. C.U. n. 283 del 31.1.2023.
Procedimento 71/A
A.S.D. Città di Casteldaccia (PA), avverso la inibizione del sig. Benforte Sebastiano fino al 30.4.2023. Campionato di Promozione girone “B”, Gara: Supergiovane Castelbuono - Città di Casteldaccia del 29.1.2023. C.U. n. 283 del 31.1.2023.
Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec il 2 febbraio 2023 e successivo appello del 6 febbraio 2023, la Città di Casteldaccia, in persona della Dirigente e delegata alla firma Benforte Angela, ha impugnato la decisione assunta dal GST con la quale, in relazione alla gara in epigrafe, visti gli atti ufficiali, ha comminato la inibizione fino al 30 aprile 2023 al Presidente sig. Benforte Sebastiano, con la seguente motivazione: “per aver chiesto all’arbitro di sostituire il nominativo relativo ad un provvedimento di un proprio calciatore con altro calciatore, a fine gara”. Con il detto reclamo la appellante riconosce che il sig. Benforte, a fine gara, si è recato nello spogliatoio dell’arbitro, per la “firma della velina”, e di aver solo chiesto all’arbitro spiegazioni circa la concessione di un calcio di rigore, e null’altro. Sostiene dunque non essere rispondente al vero che, a fine gara, il Benforte avrebbe chiesto all’arbitro di sostituire il nominativo di un proprio giocatore, ammonito nel corso della gara e già diffidato, con un altro. Chiede pertanto la riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. L’appello non può trovare accoglimento. La Corte Sportiva Territoriale, dalla lettura del referto arbitrale sulla cui veridicità non vi è motivo di dubitare, rileva che il Benforte, entrato a fine gara per la sottoscrizione del modulo ammoniti / espulsi, chiedeva al DG di cambiare nel referto il nominativo del giocatore n. 5, Di Benedetto Simone, con altro, atteso che il Di Benedetto era stato ammonito nel corso della gara e poi, al termine della stessa, espulso perché si avvicinava all’arbitro e ai suoi assistenti proferendo le seguenti parole: “ero diffidato, potevi ammonire un altro, ma andatevene a cacare!”. I due episodi trovano evidente collegamento tra essi, e giustificano la sanzione irrogata, a tacer comunque del comportamento certamente irriguardoso tenuto dal Benforte a fine gara e riconosciuto dalla stessa appellante.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00=
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