C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 76/ POL. GONZAGA (PA) Avverso squalifica fino al 31.01.2024 a carico del calciatore sig. Pietro Maria Giunchiglia. Campionato Under 17 Reg.le Girone “A” Gara: Città di Carini – Pol. Gonzaga del 28.01.2023 – C.U. n.284/sgs100 del 31.01.2023.

Procedimento n. 76/

POL. GONZAGA (PA) Avverso squalifica fino al 31.01.2024 a carico del calciatore sig. Pietro Maria Giunchiglia. Campionato Under 17 Reg.le Girone “A” Gara: Città di Carini – Pol. Gonzaga del 28.01.2023 – C.U. n.284/sgs100 del 31.01.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Pol. Gonzaga, in persona del suo rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto riferito in referto dal direttore di gara non corrisponde alla realtà dei fatti. Infatti, secondo l’assunto difensivo, il Giunchiglia sarebbe stato colpito da un giocatore avversario senza che quest’ultimo avesse mai ricevuto alcun fallo da parte del primo. Poi per quanto riguarda l’asserita aggressione al D.D.G. la reclamante ammette che il Giunchiglia abbia sì protestato “vibratamente” nei confronti dell’arbitro poiché riteneva ingiusta l’espulsione comminatagli e probabilmente nell’occorso vi sarà stato un contatto fisico avente il solo scopo di attrarre l’attenzione dell’ufficiale di gara. Inoltre il Giunchiglia, una volta avuto notificato il provvedimento, si allontanava dal terreno di gioco senza altro profferire. Infine, la reclamante rileva che il D.D.G. non ha allegato alcun certificato medico attestante l’asserito dolore che egli avrebbe patito a causa dell’azione del Giunchiglia. A conferma delle proprie asserzioni chiede che la Corte prenda visione del video che ha ripreso la gara. Quanto sopra è stato ribadito nel corso dell’udienza tenuta in data 14.02.2023 da parte del rappresentante della società avendone fatta tempestiva e rituale richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, a seguito della discussione ha disposto la convocazione dell’arbitro per l’udienza del 21.2.2023, poi posticipata all’udienza odierna. Sentito l’arbitro, questi ha confermato di avere ricevuto una manata sul petto che ha determinato un leggero dolore. A questo punto ha sospeso la gara e, direttosi negli spogliatoi, si sciacquava e constatava che il colpo ricevuto non aveva lasciato alcun segno, nemmeno di rossore. L’arbitro, inoltre, ha affermato che il colpo ricevuto non era tendente a procurargli delle lesioni ma piuttosto era un gesto di minaccia. Infine ha riferito che il calciatore in questione non ha proseguito nel suo comportamento protestatario anche grazie ai compagni di squadra che lo hanno allontanato. Dopo tale episodio il direttore di gara ha confermato di non avere più avuto alcun contatto con il già menzionato calciatore. All’udienza odierna, benché regolarmente convocata, la parte reclamante non è comparsa ma ha depositato memoria difensiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la produzione del breve video, infatti, sul punto giova ricordare che l’art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare. In altri termini la prova fornita dai rapporti è “piena”, ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una infrazione” (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022) infatti tale produzione non tende a provare l’estraneità del calciatore a quanto contestatogli ma bensì ad una diversa dinamica dei fatti a lui attributi. Tale video peraltro non offre quelle garanzie previste dalla normativa federale sopra richiamata. Ciò posto si ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento infatti dalle precisazioni rese dal direttore di gara il gesto del Giunchiglia non è da considerarsi condotta violenta così come codificata al comma 1 dell’art. 35 C.G.S. ma bensì va inquadrata in una condotta gravemente irriguardosa che comporta un contatto fisico con l’ufficiale di gara così come codificata alla lett. b) del comma 1 dell’art. 36 C.G.S. Pertanto la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure va rideterminata come da dispositivo tenendosi conto, ai fini della sua quantificazione, non solo del comportamento assunto nei confronti dell’arbitro ma anche del comportamento violento del Giunchiglia nei confronti di un avversario e della sua funzione di capitano. L’accoglimento del reclamo determina la revoca delle sanzioni amministrative previste dall’art. 35 comma 7 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo, previa riqualificazione giuridica del comportamento posto in essere dal sig. Giunchiglia Pietro Maria, ridetermina a tutto il 30 aprile 2023 la squalifica a suo carico. Per l’effetto revoca le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’art. 35 C.G.S. Dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it