C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 77/A A.P.D. RIESI 2002 (CL) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Salvatore D’Antona. Campionato 1^ Cat. Girone “B” Gara: Real Suttano – Riesi 2002 del 29.01.2023 – C.U. n. 283 del 31.01.2023.

Procedimento n. 77/A

A.P.D. RIESI 2002 (CL) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Salvatore D’Antona. Campionato 1^ Cat. Girone “B” Gara: Real Suttano – Riesi 2002 del 29.01.2023 – C.U. n. 283 del 31.01.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.P.D. Riesi 2002, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. e ne chiede una rideterminazione sostenendo, in buona sintesi, che a seguito dell’espulsione di un proprio tesserato e contemporanea concessione di un calcio di rigore diversi calciatori, tra cui il Salvatore D’Antona, rimostravano nei confronti dell’arbitro e nell’occorso il D’Antona lo urtava del tutto involontariamente. A seguito della notifica dell’espulsione il già menzionato calciatore lasciava il terreno di gioco senza ulteriori recriminazioni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S., fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso della gara rileva che al 19’ del 2° t. dapprima è stato espulso il n.2 del Real Riesi per avere commesso un fallo così impedendo la realizzazione di una rete e quasi in contemporanea il n.5 D’Antona Salvatore per avere assunto un linguaggio ingiurioso nei confronti del direttore di gara e per averlo successivamente sospinto. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva trova parziale riscontro negli atti ufficiali di gara per cui tenuto conto che il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto appare equo rideterminare la sanzione irrogata nel minimo edittale di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del reclamo ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del sig. Salvatore D’Antona. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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