C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 85/A A.S.D. PARMONVAL (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Labate Rosario. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Parmonval – Nissa del 29.01.2023 – C.U. n. 283 del 31.01.2023.
Procedimento n. 85/A
A.S.D. PARMONVAL (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Labate Rosario. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Parmonval – Nissa del 29.01.2023 – C.U. n. 283 del 31.01.2023.
Con reclamo inviato a mezzo p.e.c. in data 10.02.2023 l’A.S.D. Parmonval impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo così come proposto è inammissibile, infatti giova ricordare che ai fini della procedibilità è necessario che la ricorrente entro due giorni dalla pubblicazione del C.U. contenente le sanzioni che si intendono impugnare invii, a mezzo pec, alla segreteria della Corte un preannuncio di reclamo, che, se riguarda anche questioni inerenti il risultato gara, deve essere notificato, con lo stesso mezzo, alla consorella (art. 76 comma 2 C.G.S.). Il reclamo deve essere depositato, sempre a mezzo pec, entro cinque giorni dalla pubblicazione del C.U. (art. 76 comma 4 C.G.S.) Solo nel caso in cui il reclamante abbia, contestualmente al preannuncio, chiesto copia dei documenti su cui è fondata la decisione impugnata il termine di cinque giorni per il deposito del reclamo decorrono dal giorno in cui reclamante ha ricevuto copia dei documenti (art. 76 comma 5 C.G.S.). Ciò premesso, accertato che la reclamante non ha inviato alcun preannuncio di reclamo con contestuale richiesta di documenti, il reclamo in questione risulta tardivo per essere stato depositato dopo ben dieci giorni dopo la pubblicazione del C.U. in cui era riportata la squalifica del calciatore Rosario Labate, con conseguente inammissibilità dello stesso.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato (€ 130,00) non versato.
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