C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 326 CSAT 22 del 28/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 81/A A.S.D. TREMESTIERI ETNEO (CT) Avverso inibizione fino al 31.03.2023 a carico del dirigente sig. Michele Platania; avverso squalifica fino al 20.03.2023 a carico degli allenatori sig.ri Mario Savasta e Massimiliano Leone; avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Andrea Salvatore Giuffrida; squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Federico Boccaccio, Salvatore Leanza, Danilo Giovanni Marù e Daniele Messina. Campionato 2^ Cat. Girone “E” Gara: Tremestieri Etneo – Real Belvedere del 05.2.2023 – C.U. n. 291 del 07.2.2023.

Procedimento n. 81/A

A.S.D. TREMESTIERI ETNEO (CT) Avverso inibizione fino al 31.03.2023 a carico del dirigente sig. Michele Platania; avverso squalifica fino al 20.03.2023 a carico degli allenatori sig.ri Mario Savasta e Massimiliano Leone; avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Andrea Salvatore Giuffrida; squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Federico Boccaccio, Salvatore Leanza, Danilo Giovanni Marù e Daniele Messina. Campionato 2^ Cat. Girone “E” Gara: Tremestieri Etneo – Real Belvedere del 05.2.2023 – C.U. n. 291 del 07.2.2023.

Con preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Tremestieri Etneo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST, come in epigrafe riportate, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec in data 8 febbraio 2023 alle ore 11:10 non risulta sottoscritto né in forma analogica né con firma digitale con conseguente inammissibilità del reclamo. Infatti, secondo la costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., gli atti, ai fini della loro validità, devono essere sottoscritti o con firma analogica o con firma digitale digitale non risultando assimilabile alla sottoscrizione l’invio a mezzo di posta elettronica certificata. La prima, cioè la sottoscrizione in formato elettronico, è un meccanismo riconosciuto dall’ordinamento per sottoscrivere un documento informatico; la seconda è un mezzo di trasmissione in grado di identificare univocamente il mittente ed il destinatario di un messaggio di posta elettronica e di attestarne il momento di invio e ricezione. Ne consegue che, mentre la firma digitale è uno strumento idoneo a comprovare la provenienza e l’autenticità di un documento informatico, la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio ma non garantisce, di regola, il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti. A tal proposito, è bene avvertire che, ove la dichiarazione allegata come file alla pec (o la pec stessa) non sia stata sottoscritta mediante firma digitale, è come spedire una raccomandata cartacea non firmata, cioè priva di contenuto giuridico senz’altro riferibile al mittente titolare della pec. Or bene, poiché al C.G.S. si applicano le norme del codice di Giustizia del C.O.N.I. ed in ultimo del codice di procedura civile per tutto quanto in essi non previsto, discende che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la mancanza della sottoscrizione, sia essa in forma analogica o digitale, ne determina una inammissibilità non sanabile (Cfr. Collegio di Garanzia del C.O.N.I. Decisione n. 12 del 28.01.2021 e decisione n. 32 del 29.04.2022). La declaratoria di inammissibilità preclude ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it