C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 CSAT 23 del 07/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 87/A A.S.D. VILLAROSA CALCIO (CL) avverso inibizione sino al 05/04/2023 del dirigente Sig. Folisi Mattia. Campionato Promozione, Gir. C, gara: Villarosa Calcio – A.S.D. Geraci del 12/02/2023.Comunicato Ufficiale 300 del 14/02/2023.

Procedimento n. 87/A

A.S.D. VILLAROSA CALCIO (CL) avverso inibizione sino al 05/04/2023 del dirigente Sig. Folisi Mattia. Campionato Promozione, Gir. C, gara: Villarosa Calcio – A.S.D. Geraci del 12/02/2023.Comunicato Ufficiale 300 del 14/02/2023.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo del 16.2.2023 e successivo invio, nei termini, dei motivi, la A.S.D. Villarosa Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione indicata in epigrafe irrogata dal GST al dirigente sig. Folisi Mattia, chiedendone di «rivedere e ridurre considerevolmente la squalifica poiché non è stato assolutamente alcun atto di violenza né fisica né tantomeno verbale».

La reclamante asserisce, in buona sostanza, che il Folisi, a seguito di un’azione di gioco nella quale un giocatore del Villarosa era rovinato a terra, protestava col direttore di gara che non aveva interrotto immediatamente il gioco consentendo i soccorsi, avendo il giocatore interessato battuto la testa, venendo per tal regione espulso. In tale contesto, la reclamante riferisce che un assistente dell’arbitro avrebbe raggiunto il Folisi mentre usciva fuori dal campo proferendo una frase alla quale il dirigente avrebbe replicato con un’altra priva di contegno irriguardoso e del seguente tenore «pensa a fare il guardalinee e stai sereno che a me un infarto non ne viene».

Premesso quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale si evince che, al 40’ del 2° tempo regolamentare, il dirigente del Villarosa, sig. Folisi Mattia veniva espulso per avere usato un linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi, in particolare «dopo avere contestato una mia decisione entrava sul terreno di giuoco dicendomi “sei un coglione, chi cazzo ti ha dato il patentino da arbitro». Nel referto risulta, altresì, annotata la segnalazione dell’A.A. n. 2 che di seguito si trascrive «dopo l’espulsione da parte del collega AE, il sig. Folisi Mattia veniva verso di me urlando a gran voce ‘tu pure che stai a fare qua pezzo di handicappato, ti spacco tutto”, dopodiché ha mimato un pugno sul mio volto a circa mezzo metro di distanza, non mi ha colpito e nemmeno si è avvicinato…Lo stesso andando in tribuna ha continuato ad insultare la terna con vari insulti».

Sul punto, risulta pure un’annotazione nel rapporto del commissario di campo sig. Spalletta Filippo, nella quale si segnalava come «…durante il 2’ minuto di recupero del 2° tempo l’ingresso in campo di un dirigente della squadra ospitante, che inizialmente si avvicinava per soccorrere un atleta della propria squadra, ma subito inveiva verbalmente contro il direttore di gara, offendendolo con il termine di coglione, alchè giustamente espulso, prima di uscire dal campo continuava ad offendere l’assistente e continuando ad inveire solo verbalmente sulla direzione di gara e tutta la terna».

Nel reclamo veniva chiesto in via istruttoria di ascoltare personalmente il presidente della Società Villarosa, di voler acquisire un filmato e di ascoltare il direttore di gara a chiarimenti.

In merito alla richiesta di acquisizione del filmato, come noto l’art. 61, comma 2, C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione” o “al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto”. Pertanto, solo nelle fattispecie predette è consentito l’utilizzo dei filmati audiovideo. Tuttavia l’intenzione della reclamante sembra diretto non a negare l’evento (frasi rivolte all’A.A.) e ad escludere ogni riferibilità al Folisi, quanto piuttosto a dimostrare che le condotte sanzionate non sarebbero del grave tenore ritenuto dal GST. Per quanto sopra il filmato prodotto non può trovare accoglimento nel presente giudizio, così come la richiesta di audizione dell’arbitro, superflua sulla base della documentazione in atti (cfr. CFA 2/CFA/2022-2023).

Ciò premesso, all’udienza odierna nessuno è comparso per la reclamante benché regolarmente citata.

Ebbene, come noto i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto e dal rapporto del commissario di campo, appare indubbio che la condotta attribuita al dirigente sig. Folisi, non si sia limitata alla frase riferita dalla reclamante e rivolta all’assistente dell’arbitro ma si sia concretizzato in un diverso e più grave comportamento irriguardoso e minaccioso, per come desumibile dagli atti sopra richiamati.

Ciò precisato, si ritiene non sussistano validi motivi per riformare la sanzione della inibizione inflitta al dirigente sig. Folisi in primo grado, che appare congrua e, pertanto, deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado. Con addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

 

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