C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 CSAT 23 del 07/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 91/A A.S.D. CITTA’ DI ACI SAN ANTONIO (CT) avverso squalifica per tre gare del calciatore Gallo Agostino. Campionato Promozione, Gir. C, gara: Città di Aci S. Antonio – Pro Mende del 15/02/2023. Comunicato Ufficiale 306 del 17/02/2023.

Procedimento n. 91/A

A.S.D. CITTA’ DI ACI SAN ANTONIO (CT) avverso squalifica per tre gare del calciatore Gallo Agostino. Campionato Promozione, Gir. C, gara: Città di Aci S. Antonio – Pro Mende del 15/02/2023. Comunicato Ufficiale 306 del 17/02/2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Città di Aci Sant’Antonio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi: a) per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda questa deve essere revocata perché al termine della gara non vi erano estranei nella zona tra il campo di gioco e gli spogliatoi ma solo il servizio d’ordine predisposto dalla reclamante e due agenti in borghese. Di contro i soggetti che si sarebbero avvicinati all’AA1, chiedendogli delucidazioni sul suo operato, altri non erano che i dirigenti di entrambe le società regolarmente iscritti in elenco; b) per quanto riguarda, poi, la squalifica a carico del proprio calciatore, che nell’occorso ricopriva la funzione di capitano, la reclamante la ritiene errata perché si sarebbe trattato di un semplice fallo di gioco non connotato dalla volontarietà di arrecare danno tant’è che il DDG inizialmente lo avrebbe ammonito, e solo dopo le proteste dei calciatori avversari, lo avrebbe espulso per cui chiede che la sanzione venga rivista in melius.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, così come fanno fede per il comportamento del pubblico ai sensi dell’art. 62 C.G.S., rileva che al 36’ del 2° t. è stato espulso, su segnalazione dell’AA1, il calciatore sig. Agostino Gallo per avere colpito con una manata al volto un calciatore avversario.

Lo stesso AA1 segnalava che al termine della gara delle persone non identificate, ma riferibili alla Soc. Città di Aci Sant’Antonio, che sostavano indebitamente nello spiazzo antistante gli spogliatoi entravano in campo e con tono minaccioso gli chiedevano spiegazioni sul suo operato.

In ragione di quanto sopra l’assunto difensivo della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara a nulla rilevando che il DDG, nel proprio rapporto, in ordine al comportamento del pubblico abbia scritto “nulla da segnalare” poiché il fatto è avvenuto sotto la diretta percezione dell’AA1 il cui rapporto gode di fede privilegiata al pari di quello redatto dall’arbitro.

Peraltro, il fatto che ad assumere il descritto comportamento protestatario, secondo quanto sostenuto dalla reclamante, sia da attribuire ai dirigenti iscritti in elenco, ancorché non riconosciuti, non fa venire meno la responsabilità oggettiva gravante sulla stessa non solo per i fatti addebitabili ai propri tesserati ma anche in relazione al mancato intervento del servizio d’ordine ragion per cui, sotto questo profilo, il reclamo va respinto risultando la sanzione irrogata congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

Parimenti va respinto il capo di gravame relativo alla squalifica a carico del calciatore Agostino Gallo in quanto la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure è anch’essa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

Infatti, pur volendo accedere alla tesi difensiva, secondo cui il gesto posto in essere dal sig. Agostino Gallo vada ricondotto non ad una condotta violenta ma bensì ad una condotta antisportiva che prevede una sanzione minima di due giornate di squalifica, ex art. 39 C.G.S., questa va aggravata, ai sensi del comma 4 dell’art.73 NOIF, stante la funzione di capitano ricoperta nell’occorso dal già menzionato calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.  

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it