C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 CSAT 23 del 07/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 94/A A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI (TP) avverso squalifica per tre gare del calciatore Mbye Demba. Campionato Promozione, Gir. A, gara: Città di San Vito – Accademia Trapani del 19/02/2023. Comunicato Ufficiale 300 del 14/02/2023.

Procedimento n. 94/A

A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI (TP) avverso squalifica per tre gare del calciatore Mbye Demba. Campionato Promozione, Gir. A, gara: Città di San Vito – Accademia Trapani del 19/02/2023. Comunicato Ufficiale 300 del 14/02/2023.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo del 24.2.2023 e successivo invio, nei termini, dei motivi, la A.S.D. Accademia Trapani, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione indicata in epigrafe irrogata dal GST al calciatore sig. Mbye Demba, chiedendo di ridurre la squalifica indicata in epigrafe «in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame ed in linea con la sanzione applicata al portiere avversario».

La reclamante asserisce, in buona sostanza, che in relazione ai fatti che hanno portato alla espulsione di entrambi i giocatori interessati (il sig. Mbye Demba ed il portiere avversario sig. Borgia Ludovico), pur condividendo la correttezza del provvedimento assunto dal direttore di gara, «non comprendiamo la disparità di trattamento sanzionatorio applicata dal giudice sportivo territoriale che ha applicato tre giornate al nostro atleta contro le due giornate sanzionate al portiere avversario».

Premesso quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale si evince che, al 14’ del 2° tempo regolamentare «dopo la rete dell’Accademia Trapani, alcuni giocatori dell’accademia andavano a cercare di prendere il pallone dentro la rete, e Mbye, nel fare ciò, dava due pugni al braccio di Borgia, all’altezza della spalla, perché Borgia aveva il pallone tra le sue mani e non voleva darlo all’altra squadra».

Ebbene, come noto i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto, appare indubbio che la condotta attribuita al calciatore sig. Mbye, integri pienamente la condotta violenta per la quale è stato sanzionato con tre giornate di squalifica.

Fermo quanto sopra, precisato che questa Corte debba in questa sede esprimersi esclusivamente sui fatti occorsi al giocatore della reclamante e che non possa in alcun modo operare in termini comparativi con la sanzione inflitta a diverso calciatore, non oggetto del presente giudizio, pare comunque acconcio rilevare che, dalla lettura integrale del referto arbitrale, le condotte segnalate dalla reclamante appaiano di differente gravità, tali pertanto da poter dare luogo a sanzioni differenti.

Ciò precisato, in ragione della gravità del fatto sanzionato, si ritiene non sussistano validi motivi per riformare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore sig. Mbye in primo grado, che appare congrua e, pertanto, deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado. Con addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

 

 

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