C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 345 CSAT 24 del 14/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 96/A F.C. VITTORIA A.S.D. (RG) – Appello avverso la inibizione sino al 30/06/2023 del Dirigente Sig. Miccoli Salvatore, ammenda di € 1.000,00, sanzione di disputa di due gare a porte chiuse. Campionato di Promozione, gir. D, gara: F.C. Vittoria A.S.D.-F.C.M. 2011 Misterbianco del 26/02/2023. Comunicato Ufficiale 325 del 28/02/2023.

Procedimento n. 96/A

F.C. VITTORIA A.S.D. (RG) – Appello avverso la inibizione sino al 30/06/2023 del Dirigente Sig. Miccoli Salvatore, ammenda di € 1.000,00, sanzione di disputa di due gare a porte chiuse. Campionato di Promozione, gir. D, gara: F.C. Vittoria A.S.D.-F.C.M. 2011 Misterbianco del 26/02/2023. Comunicato Ufficiale 325 del 28/02/2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Soc. FC Vittoria A.S.D., in persona del suo Vice Presidente pro tempore assistito dal proprio difensore di fiducia ha impugnato la decisione del GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi: a) la inutilizzabilità del supplemento del referto redatto dal direttore di gara per non essere stato sottoscritto da quest’ultimo; b) palese contraddittorietà e inverosimiglianza delle dichiarazioni contenute nel referto di gara; c) insussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione dei provvedimenti disciplinari con particolare riferimento all’obbligo di disputare due gare a porte chiuse e difetto di adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate; d) in via del tutto subordinata riduzione delle sanzioni così come adottate. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal difensore della reclamante e dal sig. Miccoli intervenuto a personale difesa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta l’eccezione di inutilizzabilità del supplemento del referto per asserita mancanza di sottoscrizione in quanto lo stesso deve intendersi parte integrante del referto che risulta sottoscritto digitalmente. In ogni caso, facendo uso degli ampi poteri istruttori di cui gode questa Corte, è stato richiesto un supplemento di referto al direttore di gara che è stato acquisito in atti e con il quale il DDG ribadisce quanto già riportato nel precedente supplemento. Giova ricordare che i referti ed i loro supplementi redatti dagli ufficiali di gara, ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S., fanno piena prova circa i fatti e comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara. In particolare, dalla loro lettura si rileva, in maniera precisa, esaustiva e priva di contraddizioni, che al termine del 1° t. è stato espulso il sig. Salvatore Miccoli, Presidente della odierna reclamante che nell’occorso ricopriva la funzione di dirigente accompagnatore, perché si avvicinava al DDG e lo insultava più volte per avere, a suo dire, dato solo 3’ di recupero. Al termine della gara, poi, venivano fatte entrare indebitamente, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, circa una ventina di persone che non vi avevano titolo e di cui due si avvicinavano all’arbitro insultandolo. Successivamente, mentre l’arbitro e i suoi assistenti, all’interno del loro spogliatoio, erano a colloquio con l’osservatore, il sig. Salvatore Miccoli vi entrava, improvvisamente e senza autorizzazione, reiterando gli insulti nei confronti dell’arbitro. In seguito la terna arbitrale, unitamente all’osservatore, si spostava sul terreno di gioco, nella zona a ridosso fra le due panchine, per il colloquio di fine gara ed ancora una volta interveniva il sig. Miccoli il quale li invitava, con toni bruschi, ad andare via perché si doveva chiudere l’impianto e, alla richiesta dell’osservatore di attendere ancora cinque minuti per consentirgli di terminare il colloquio, questi reiterava il comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. In tale frangente era presente anche un soggetto non identificato, ma sicuramente conosciuto dal sig. Salvatore Miccoli perché gli si rivolgeva chiamandolo “Alessandro” (vedi rapporti degli assistenti), il quale minacciava il direttore di gara. Sia il sig. Miccoli che il soggetto non identificato nell’occorso venivano allontanati da un agente di polizia. Trascorsi circa cinque minuti il sig. Miccoli, accompagnato sempre dal già menzionato “Alessandro”, ritornava in campo assumendo, ancora una volta, un comportamento offensivo sia nei confronti degli ufficiali di gara che nei confronti dell’osservatore, e li invitava in maniera brusca ad andare via, mentre “Alessandro” si avvicinava ancora una volta con fare minaccioso al DDG tentando di colpirlo con un pugno, non riuscendovi per il pronto intervento di un agente di polizia presente. A questo punto gli ufficiali di gara e l’osservatore decidevano di rientrare nello spogliatoio per proseguire in altra sede il colloquio e, giunti nei pressi del cancello che immette nel parcheggio, il soggetto identificato come “Alessandro” colpiva con un pugno alla mandibola il direttore di gara causandogli capogiri e senso di vomito. Dopo circa venti minuti da tale aggressione, terminati gli accertamenti della polizia per i danni causati all’autovettura dell’arbitro, la terna lasciava il campo di gioco scortata dalla Polizia. Rientrato in sede l’arbitro, persistendo i dolori, si recava presso il pronto soccorso del P.O. Civico di Partinico dove gli veniva diagnosticato un trauma alla mandibola dx con prognosi di giorni 3 s.c. Da quanto sopra risulta provato il comportamento reiteratamente protestatario ed offensivo del sig. Salvatore Miccoli nei confronti del direttore di gara. Ciò posto, si ritiene, comunque, che la sanzione vada rimodulata in melius come da dispositivo per renderla più conforme a giustizia. Per quanto attiene la Società, questa deve rispondere sia in via diretta per quanto addebitato al sig. Salvatore Miccoli, che ne è il Presidente, sia in via oggettiva per avere permesso l’ingresso nello spiazzo antistante gli spogliatoi ad una ventina di soggetti che non ne avevano alcun diritto ed uno di essi ha anche aggredito il DDG colpendolo con un pugno per cui la sanzione deve essere rimodulata come da dispositivo dovendosi revocare il residuo obbligo di disputare la prossima gara interna a porte chiuse, che va sostituita, ai sensi del comma 4 dell’art. 26 C.G.S., con l’applicazione della “diffida” sul presupposto che i soggetti estranei presenti nell’area dell’impianto sono entrati per fatto ascrivibile ad una precisa scelta della società e che solo uno di essi ha aggredito l’arbitro mentre per i danni all’autovettura, se richiesti, sono, comunque, a carico della società. Infine è da rilevare che gli ufficiali di gara hanno lasciato l’impianto, sebbene scortati prudenzialmente dalla polizia, senza ulteriori incidenti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo applica le seguenti sanzioni: ridetermina a tutto il 30 aprile 2023 l’inibizione a carico del sig. Salvatore Miccoli; revoca l’obbligo di giocare a porte chiuse e applica, in aggiunta all’ammenda di € 1.000,00 già comminata dal GST, la diffida. Stante l’accoglimento del reclamo dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

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