C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 CSAT 25 del 21/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 93/A A.S.D. ATHENA (AG) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Sollima. Campionato Under 15 Girone “C” Gara: Athena – Favara Accademy del 19.02.2023. C.U. 314 sgs 121 del 22.02.2023.

Procedimento n. 93/A

A.S.D. ATHENA (AG) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Sollima. Campionato Under 15 Girone “C” Gara: Athena – Favara Accademy del 19.02.2023. C.U. 314 sgs 121 del 22.02.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Athena, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato ha sì protestato in modo veemente nei confronti del direttore di gara accompagnando tale protesta con gesti certamente plateali senza però mai spintonarlo o arrivare a un contatto fisico con quest’ultimo, per cui ritiene che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure sia sproporzionata a quanto realmente accaduto e pertanto ne chiede una riforma in melius. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S., fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che:” al 27° minuto del secondo tempo, a seguito di un rigore fischiato alla squadra ospite, il giocatore n.3 della squadra di casa Sollima Giuseppe (già precedentemente ammonito per proteste) si avvicinava a me mettendosi faccia a faccia con spinte e toni arroganti e a tratti minacciosi esclamando un ta fazzu finiri sta partita”. Una volta notificata l’espulsione il già menzionato calciatore tentava di avvicinarsi, ancora una volta, al DDG ma veniva prontamente bloccato dai compagni di squadra che lo allontanavano. Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara ma purtuttavia si ritiene che la sanzione disciplinare così come assunta dal giudice di prime cure debba essere rideterminata in termini più equi dovendosi inquadrare il comportamento posto in essere dal Sollima nella condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, che determina un contatto fisico per la quale è prevista una sanzione non inferiore a quattro giornate di squalifica ex lett. b) comma 1 dell’art 36 C.G.S., per cui ben può contenersi la squalifica nel minimo edittale previsto, atteso che il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Sollima Giuseppe. Per l’effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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