C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 345 CSAT 24 del 14/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 92/A A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO (PA) – appello avverso la squalifica per 5 gare a carico di Pappalardo Santino e di quattro gare a carico di Mazzola Gianmaria. Campionato di Promozione, gir. B, gara: Pol. Città di Mistretta-A.S.D. Supergiovane Castelbuono del 19/02/2023. Comunicato Ufficiale 313 del 22/02/2023.

Procedimento n. 92/A

A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO (PA) – appello avverso la squalifica per 5 gare a carico di Pappalardo Santino e di quattro gare a carico di Mazzola Gianmaria. Campionato di Promozione, gir. B, gara: Pol. Città di Mistretta-A.S.D. Supergiovane Castelbuono del 19/02/2023. Comunicato Ufficiale 313 del 22/02/2023.

La Società A.S.D. Supergiovane Castelbuono con “ricorso avverso squalifica” trasmesso al Giudice Sportivo Territoriale il 23.02.2023, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sostanza che le sanzioni così come irrogate risulterebbero non proporzionate a quanto effettivamente accaduto. In pari data, inviava sempre al GST un video e malgrado il Giudice Sportivo Territoriale in data 24.02.2023 precisasse alla ricorrente che il reclamo ed eventuali integrazioni andavano presentati alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa, nulla perveniva a questa Corte. Solo in data 27.02 2023 il GST trasmetteva a questa Corte il ricorso a lui presentato dalla A.S.D. Supergiovane Castelbuono. Inoltre la ricorrente non ha versato il contributo di accesso alla giustizia né ne ha chiesto l'addebito sul conto campionato, come prescritto dall'art. 48 C.GS., a pena di irricevibilità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, pertanto, in via preliminare dichiara inammissibile il ricorso in quanto, anche se si volesse ritenere errore scusabile l'invio dello stesso al GST anziché alla CSAT, lo stesso è pervenuto a quest'ultima fuori termine, nonché irricevibile poiché la reclamante, in violazione dell’art. 48 del C.G.S. non ha versato il contributo di accesso alla giustizia né ne ha chiesto l’addebito sul conto campionato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile e comunque irricevibile il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00=

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