C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 345 CSAT 24 del 14/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 90/A A.S.D. REAL ACI (CT) – Appello avverso la decisione del GST di ripetizione della gara non disputata. Campionato di 1° Categoria, gir. F, gara: A.S.D. Motta Calcio-A.S.D. Real Aci del 11/02/2023. Comunicato Ufficiale 313 del 22/02/2023.

Procedimento n. 90/A

A.S.D. REAL ACI (CT) – Appello avverso la decisione del GST di ripetizione della gara non disputata. Campionato di 1° Categoria, gir. F, gara: A.S.D. Motta Calcio-A.S.D. Real Aci del 11/02/2023. Comunicato Ufficiale 313 del 22/02/2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l’A.S.D. Real Aci impugna la decisione assunta dal G.S.T., come in epigrafe riportata e chiede che in riforma della stessa venga assegnata gara perduta alla Soc. Motta Calcio per 0–3 a causa del mancato approntamento del campo di gioco. In particolare, la reclamante osserva che già con e-mail del 6.2.2023 la Soc. Motta Calcio aveva richiesto di postergare la gara in questione dal sabato 11.02.2023 alla domenica 12.02.2023, richiesta che non era stata accolta per come comunicato con successiva e-mail del 07.02.2023. Pertanto, la reclamante ritiene inopportuno l’intervento del Vicesindaco che nel giorno previsto per l’incontro ebbe a dichiarare, verbalmente, la chiusura dell’impianto sportivo per motivi di sicurezza essendo la relativa delibera intervenuta solo il 13.02.2023. Infine, con la produzione di alcune fotografie quest’ultima intenderebbe dimostrare la piena fruibilità dell’impianto, sì che la gara poteva essere regolarmente disputata. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti ufficiali e richiesto specifico supplemento al direttore di gara, ritiene il reclamo infondato. Innanzitutto, per come ammesso dalla stessa reclamante, prima dell’inizio della gara l’arbitro ha effettuato un sopralluogo del terreno di gioco alla presenza dei capitani di entrambe le società ed ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per l’inizio dell’incontro e nell’occorso il capitano della A.S.D. Real Aci nulla ebbe ad osservare né ha presentato alcuna riserva scritta. Inoltre, dalla lettura del referto e del relativo supplemento, che godono di fede privilegiata, si rileva che il recinto di gioco risultava in parte compromesso, poiché una panchina risultava interamente danneggiata e l’altra riportava diversi danni; inoltre, un enorme albero abbattuto si trovava poco distante dal terreno di gioco e vicino alla struttura degli spogliatoi, determinando così un pericolo per l’incolumità di tutti. Specifica ancora il DDG che il già menzionato albero era impossibile da rimuovere con le sole forze umane e che diversi rami, di grosse dimensioni, si trovavano sul tetto degli spogliatoi, per cui va pienamente condivisa la decisione del direttore di gara di non fare effettuare l’incontro. Infine, l’A.S.D. Motta Calcio nell’introdurre tempestivamente il procedimento per fare valere la causa di forza maggiore in ordine alla mancata disputa della gara, ha fatto specifico riferimento ai danni come sopra menzionati sì da rendere inagibile il campo di gioco e, nel silenzio dell’odierna reclamante, il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere con una decisione priva di vizi e che qui non può che essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

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