C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 CSAT 25 del 21/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 97/A CUS Palermo (PA) avverso l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.23 del dirigente del CUS Palermo Sig. Adeola Davids Adeyemi. Campionato U17 Regionale maschile gir. A. Gara: Trapani 1905 – CUS Palermo del 25/02/2023. C.U. n.324 sgs 124 del 28.02.23.
Procedimento n. 97/A
CUS Palermo (PA) avverso l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.23 del dirigente del CUS Palermo Sig. Adeola Davids Adeyemi. Campionato U17 Regionale maschile gir. A. Gara: Trapani 1905 - CUS Palermo del 25/02/2023. C.U. n.324 sgs 124 del 28.02.23.
Con appello ritualmente e tempestivamente inviato, il CUS Palermo impugna le sanzioni in epigrafe, irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale per avere il dirigente del CUS Palermo, Adeola Davids Adeyemi a fine partita chiesto all'arbitro di omettere sul referto di gara i provvedimenti assunti da quest'ultimo; poiché a dire del ricorrente, in realtà, il sig. deola a fine gara con toni evidentemente goliardici e scherzosi anche in considerazione della vittoria appena maturata, rivolgeva al direttore di gara la richiesta di non annotare le ammonizioni a referto poiché tali sanzioni avevano riguardato solo atleti diffidati. Sempre a dire del ricorrente, tali richieste erano state oggetto di battute scherzose anche da parte del dirigente del Trapani ed inoltre, che la gara si era svolta senza episodi anomali, che sul referto figurava anche un errore nell'indicazione di un calciatore sostituito e che, infine, forse a causa della stanchezza, l'arbitro non sarebbe stato nelle condizioni psicofisiche adatte per percepire la differenza tra una battuta goliardica ed un tentativo di illecito sportivo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, sottolinea le parole dell'arbitro, secondo cui "i dirigenti accompagnatori delle due squadre si sono permessi a fine partita di entrare nel mio spogliatoio per chiedermi di levare due ammonizioni ...., dato che la partita era stata molto tesa sia dentro e fuori il campo, ero spaventato dalla situazione e così ho depennato dal refertino i due giocatori, ho fatto ciò per potermi sbrigare e mettermi in viaggio". La reclamante, invero, non adduce alcun elemento a comprova delle proprie affermazioni ed in particolare della circostanza che la gara si fosse svolta senza "particolari episodi anomali" in un clima di asserita serenità, quando invece, dal referto risultano insulti e minacce rivolte all'arbitro a seguito dell'espulsione dell'allenatore e di un calciatore del Trapani; tale clima e l'improvviso ingresso (non vi è alcuna prova che sia stato l'arbitro a chiamare i dirigenti, come invece affermato dalla reclamante) nello spogliatoio dell'arbitro da parte dei due dirigenti per avanzare le richieste in oggetto, comprovano l'esistenza di un clima molto teso, ben lungi da quel tono goliardico prospettato dalla reclamante e propendono per la correttezza della valutazione fatta dall'arbitro che, "spaventato dalla situazione" (come da referto) fu indotto ad aderire alla richiesta dei dirigenti al solo fine di poter fare velocemente rientro a casa. Il Giudice Sportivo Territoriale ha, pertanto, correttamente irrogato la sanzione della inibizione fino al trenta giugno 2023. In ragione di quanto sopra il gravame non risulta fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante, solo labialmente asserito, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; si ritiene, pertanto, di dover confermare le superiori sanzioni a carico del dirigente del CUS Palermo, Adeola Davids Adeyemi, così come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, conferma il provvedimento della inibizione fino al 30 giugno 2023 a carico del dirigente del CUS Palermo, Adeola Davids Adeyemi, e, per l’effetto, dispone l’addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva (€ 62,00), non versato.
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