C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 CSAT 26 del 28/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 103/A A.S.D. LEONZIO 1909 (CT) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Sebastiano Sardo ed avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Fabrizio Scapellato. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: Modica – Leonzio 1909 del 12.03.2023 C.U. 342 del 14.03.2023.
Procedimento n. 103/A
A.S.D. LEONZIO 1909 (CT) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Sebastiano Sardo ed avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Fabrizio Scapellato. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: Modica – Leonzio 1909 del 12.03.2023 C.U. 342 del 14.03.2023.
Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio nei termini dei motivi l’A.S.D. Leonzio 1909, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST, come in epigrafe riportate, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che:
a) per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Sebastiano Sardo chiede che venga richiesto un supplemento del referto di gara al fine di accertare cosa debba intendersi per “fuoriuscita di sangue” e quali conseguenze abbia avuto il predetto calciatore;
b) per quanto riguarda, poi, la squalifica a carico del sig. Fabrizio Scapellato si sostiene che dal referto non è dato evincersi se il comportamento sanzionato sia avvenuto nel corso di una fase di gioco o a gioco fermo. Inoltre, si sostiene che il calcio non può essere considerato violento non avendo determinato la caduta del calciatore avversario.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 33’ del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Sebastiano Sardo per condotta violenta perché, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con una gomitata un calciatore avversario procurandogli una fuoriuscita di sangue.
Al 51’ del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Fabrizio Scapellato per condotta violenta per avere colpito un calciatore avversario con un calcio, non in possesso del pallone, così dovendosi intendere l’espressione “senza contesa del pallone” usata dal DDG.
In ragione di quanto sopra il reclamo risulta infondato poiché la sanzione irrogata al calciatore Sebastiano Sardo risulta appena congrua in relazione a quanto dallo stesso commesso, così come risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione la squalifica a carico del calciatore sig. Fabrizio Scapellato essendo stata irrogata nel minimo edittale di cui all’art. 38 del C.G.S. né nell’occorso ricorre, per entrambi i calciatori, alcuna delle attenuanti di cui all’art.13 C.G.S.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.
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