C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 CSAT 26 del 28/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 105/A Del sig. GIUSEPPE RUFFINO, personalmente, avverso l’inibizione fino al 30.06.2023. Campionato Promozione Girone “B” Gara: Castelluccese – Aspra del 12.03.2023 C.U. n.343 del 14.03.2023.

Procedimento n. 105/A

Del sig. GIUSEPPE RUFFINO, personalmente, avverso l’inibizione fino al 30.06.2023.

Campionato Promozione Girone “B” Gara: Castelluccese – Aspra del 12.03.2023 C.U. n.343 del 14.03.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi il sig. Giuseppe Ruffino, personalmente, ha impugnato la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi di non avere mai chiesto al direttore di gara di omettere il provvedimento disciplinare assunto a carico di un proprio calciatore ma che si sarebbe limitato a dire, con toni “assolutamente rispettosi”, che riteneva ingiusta l’ammonizione comminata al proprio calciatore che, a causa di un contatto, era rovinato a terra in area di rigore avversaria.

Ai fini istruttori il reclamante chiede che venga sentito il direttore di gara oltre che essere sentito personalmente.

All’udienza odierna è comparso il reclamante, il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara e i relativi supplementi specificatamente richiesti agli assistenti dell’arbitro, i quali godono di fede privilegiata ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S., dalla cui lettura risulta provato che il sig. Giuseppe Rubino, che nell’occorso ricopriva la carica di dirigente accompagnatore, abbia, al termine della gara, reiteratamente richiesto al DDG di omettere di trascrivere in referto il nominativo di un proprio calciatore, ammonito nel corso della gara, perché già diffidato.

Ciò posto la tesi difensiva del reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara ma non di meno questa Corte ritiene che la sanzione può essere rideterminata in termini più equi, come da dispositivo, in considerazione del fatto che il tentativo di convincere il direttore di gara ad omettere in referto il provvedimento disciplinare assunto a carico di un proprio tesserato, sebbene più volte reiterato, deve ritenersi essere avvenuto, comunque, in termini pacifici e per nulla aggressivi e/o offensivi per come evidenziato dal reclamante non rinvenendosi negli atti ufficiali nulla che ne dimostri il contrario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 15 maggio 2023 l’inibizione a carico del sig. Giuseppe Ruffino.

Stante il parziale accoglimento del proposto reclamo dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva, versato.

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