C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 349 del 17/03/2023 – Delibera – gara del 4/ 3/2023 VILLAROSA CALCIO – PRO FALCONE 1-1;

gara del 4/ 3/2023 VILLAROSA CALCIO - PRO FALCONE 1-1;

Ricorso Villarosa Calcio

Con ricorso ritualmente proposto la Società Villarosa Calcio chiede che venga deliberata la ripetizione della gara ritenuta irregolare e sostenendo, nel merito, che il recupero del secondo tempo sarebbe stato superiore a quello già indicato dell'arbitro, e che in tale maggiore lasso di tempo la Società avversaria realizzava la rete del pareggio, così falsando l'esito della gara;

A conferma del proprio assunto la ricorrente chiede di acquisire agli atti prove testimoniali ed un filmato;

Si osserva in via preliminare che, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del C.G.S., i filmati possono essere utilizzati, quale mezzo di prova,solo al fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati effettivamente colpevoli di infrazioni addebitate dall'arbitro ad altri tesserati e non certamente per la verifica di altre fattispecie alle quali fare riferimento per invocare un presunto irregolare svolgimento della gara mentre per i procedimenti presso questo Organo di giustizia non sono ammesse prove testimoniali;

Esaminati gli atti ufficiali che, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi nulla si rileva che possa supportare quanto sostenuto dalla Società ricorrente;

Peraltro va detto che all'arbitro è demandato in via esclusiva, ai sensi della Regola 5, punto 3, del Regolamento del giuoco del calcio il compito del cronometraggio della gara ivi compresa la determinazione dell'eventuale tempo di recupero, compreso un eventuale prolungamento dello stesso;

Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 334 del 7/03/2023; Per quanto sopra;

Si delibera:

Di respingere il ricorso proposto dalla Società Villarosa Calcio, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.;

Di infliggere alla Società Villarosa Calcio l'ammenda di Euro 1.000,00 con diffida.

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

 

 

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