C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 379 CSAT 27 del 04/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 107/A A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) Avverso ammenda di € 1.000,00 con diffida. Campionato di Promozione Girone “B” Gara: Villarosa Calcio – Pro Falcone del 04.03.2023. C.U. n. 349 del 17.03.2023.

Procedimento n. 107/A

A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) Avverso ammenda di € 1.000,00 con diffida. Campionato di Promozione Girone “B” Gara: Villarosa Calcio – Pro Falcone del 04.03.2023. C.U. n. 349 del 17.03.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l’A.S.D. Villarosa Calcio in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede in via principale la revoca per mancanza assoluta di motivazione, in via subordinata una rideterminazione in melius dovendosi riconoscere le seguenti circostanza attenuanti: 1) avere agito in reazione immediata a comportamento ingiusto altrui; 2) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose dell’infrazione prima del giudizio; 3) avere ammesso la responsabilità di alcuni dei propri tesserati o l’avere prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali rileva che il gravame è palesemente infondato con conseguente conferma, sebbene con diversa motivazione, della sanzione irrogata dal giudice di prime cure che è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione. In punto di fatto risulta che al termine della gara in oggetto l’arbitro è stato aggredito ripetutamente da diversi tesserati del Villarosa Calcio che gli hanno causato lesioni guaribili in dieci giorni s.c. tant’è che per due di questi è stata disposta la squalifica per cinque anni con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., fatto per il quale la società ne risponde a titolo oggettivo. Inoltre, nel caso concreto, non ricorre alcuna delle ipotesi attenuanti richiamate dalla reclamante. Certamente non può essere considerato fatto ingiusto altrui, sì da giustificare una simile aggressione, un presunto errore arbitrale. Così come non ricorre nemmeno la seconda delle invocate ipotesi attenuanti in quanto dagli atti ufficiali risulta, invero, il contrario in quanto nessun componente del servizio d’ordine, predisposto dalla società, pur avendone l’obbligo, è intervenuto a difendere l’incolumità del direttore di gara così come non è intervenuto a sua difesa il capitano del Villarosa Calcio pur avendone anch’esso un preciso obbligo ben codificato nel comma 4 dell’art. 73 N.O.I.F. Del tutto insussistente, infine, risulta la terza attenuante richiamata in quanto nessuna collaborazione ha prestato la società nell’identificare i tesserati autori dell’aggressione essendo stati tutti individuati solo in base ai referti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo designato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

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