C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 379 CSAT 27 del 04/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 108/A S.C.S.D. ENNA CALCIO (EN) Avverso la squalifica fino al 5 aprile 2023 dell’allenatore sig. Strano Giuseppe. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Casteldaccia – Enna del 19.03.2023. C.U. n. 252 del 21.03.2023.

Procedimento n. 108/A

S.C.S.D. ENNA CALCIO (EN) Avverso la squalifica fino al 5 aprile 2023 dell’allenatore sig. Strano Giuseppe. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Casteldaccia – Enna del 19.03.2023. C.U. n. 252 del 21.03.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la S.C.S.D. Enna Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente ad ogni questione di merito, rileva che la sanzione così come irrogata dal GST non è impugnabile ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. b) C.G.S. non essendo superiore ad un mese con conseguente dichiarazione di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

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