C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 379 CSAT 27 del 04/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 113/A A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA (CT) Avverso squalifica per tre gare di Cerasuolo Raffaele. Campionato di 1^ Cat. Girone “E” Gara: Città di Belpasso – Calcio Santa Venerina del 25.03.2023 C.U. n. 364 del 28.03.2023.

Procedimento n. 113/A

A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA (CT) Avverso squalifica per tre gare di Cerasuolo Raffaele. Campionato di 1^ Cat. Girone “E” Gara: Città di Belpasso – Calcio Santa Venerina del 25.03.2023 C.U. n. 364 del 28.03.2023.

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Calcio Santa Venerina, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede in via principale la revoca per non avere il proprio tesserato protestato nei confronti del DDG e sostenendo inoltre che sicuramente si sarà trattato di uno scambio di persona in cui sarebbe incorso il Commissario di Campo, per cui chiede di essere ammessa a provare con testi quanto fin qui sostenuto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la prova per testi così come chiesta dalla reclamante in quanto nel giudizio davanti a questa Corte la reclamante può produrre solo nuovi documenti. Nel merito, letti gli atti ufficiali, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S., fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti dei tesserati nel corso di una gara, tra cui oltre al referto dell’arbitro e dei suoi assistenti detta norma include anche quello del Commissario di Campo, rileva che il sig. Cerasuolo Raffaele, al termine della gara, profferiva delle frasi irriguardose nei confronti del DDG. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro e pur tuttavia si ritiene che il gravame possa essere accolto in relazione alla squalifica che va rideterminata come da dispositivo in considerazione del fatto che quanto posto in essere dal sig. Cerasuolo Raffaele va inquadrato in una condotta irriguardosa che si è svolta in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Cerasuolo Raffaele e, per l’effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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