C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 380 TFT 11 del 04/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 12/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) A.S.D. REGINA MUNDI; 2) F.C.D. BELICE SPORT; 3) SIG. SEIDITA FRANCESCO PAOLO (Presidente della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti); 4) SIG. SEIDITA ANTONINO (Dirigente della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti); 5) SIG. SEIDITA STEFANO (Dirigente della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti); 6) SIG. SCIACCA CARMELO (Dirigente della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti); 7) PALAZZOTTO DOMENICO (calciatore della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti); 8) BUCCAFUSCO STEFANO IVAN (calciatore della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti); 9) ARENA FRANCESCO (calciatore della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti).

Procedimento n. 12/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

  1. A.S.D. REGINA MUNDI;
  2. F.C.D. BELICE SPORT;
  3. SIG. SEIDITA FRANCESCO PAOLO (Presidente della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti);
  4. SIG. SEIDITA ANTONINO (Dirigente della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti);
  5. SIG. SEIDITA STEFANO (Dirigente della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti);
  6. SIG. SCIACCA CARMELO (Dirigente della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti);
  7. PALAZZOTTO DOMENICO (calciatore della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti);
  8. BUCCAFUSCO STEFANO IVAN (calciatore della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti);
  9. ARENA FRANCESCO (calciatore della A.S.D. Regina Mundi all’epoca dei fatti).

 

La Procura Federale Interregionale, con nota prot. 20290/252pfi 22-23/PM/mf del 01 marzo 2023, ha deferito a questo Tribunale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

a) il Signor PALAZZOTTO DOMENICO della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.10.2022, nei minuti finali della gara Belice Sport – Regina Mundi valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Sicilia, partecipato alla rissa avvenuta sugli spalti e nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo;

b) il Signor BUCCAFUSCO STEFANO IVAN della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.10.2022, nei minuti finali della gara Belice Sport – Regina Mundi valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Sicilia, partecipato alla rissa avvenuta sugli spalti e nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo;

c) il Signor ARENA FRANCESCO della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.10.2022, nei minuti finali della gara Belice Sport – Regina Mundi valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Sicilia, partecipato alla rissa avvenuta sugli spalti e nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo;

d) il Signor SEIDITA FRANCESCO PAOLO della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.10.2022, nei minuti finali della gara Belice Sport- Regina Mundi valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Sicilia, partecipato alla rissa avvenuta sugli spalti e nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo;

e) il Signor SEIDITA ANTONINO della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.10.2022, nei minuti finali della gara Belice Sport- Regina Mundi valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Sicilia, partecipato alla rissa avvenuta sugli spalti e nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo;

f) il Signor SEIDITA STEFANO, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.10.2022, nei minuti finali della gara Belice Sport- Regina Mundi valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Sicilia, partecipato alla rissa avvenuta sugli spalti e nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo;

g) il Signor SCIACCA CARMELO, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.10.2022, nei minuti finali della gara Belice Sport- Regina Mundi valevole per il Campionato regionale di Prima Categoria del Comitato Regionale Sicilia, partecipato alla rissa avvenuta sugli spalti e nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo;

h) la Società REGINA MUNDI s.g.a.p.a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Palazzotto Domenico, Buccafusco Stefano Ivan, Arena Francesco, Seidita Francesco Paolo, Seidita Antonino, Seidita Stefano e Sciacca Carmelo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

i) la Società F.C.D. BELICE SPORT  a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal Sig. Calandra Giuseppe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C.D. Belice Sport, di cui al seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini allo stesso notificata: “violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante abbia ricevuto due formali convocazioni per i giorni 20.12.2022 e 27.12.2022, senza addurre alcuna giustificazione”, per la qual cosa ha patteggiato ex art. 126 C.G.S., giorni uno di squalifica pubblicata sul C.U. della F.I.G.C. 296/AA del 28/03/2023.

Fissata l’udienza dibattimentale per il 28/03/2023, le parti deferite, ritualmente convocate, si sono tutte presentate e, con singole esposizioni dei fatti accaduti, hanno sottolineato come il tutto sia accaduto per una ingiustificata aggressione, avvenuta dapprima sugli spalti e poi estesasi anche sul terreno di gioco, subita dai tifosi della F.C.D. Belice Sport che oltre a colpire con accanimento i pochi rappresentanti della A.S.D. Regina Mundi attentavano anche alla incolumità di alcuni bambini che assistevano alla gara con i genitori di parte ospitata. I deferiti hanno pertanto sottolineato come il loro comportamento sia stato solo di difesa, anche dei minori al seguito, dalle aggressioni subite.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- l’inibizione per mesi due a carico del Presidente deferito Signor Seidita Francesco Paolo;

- l'inibizione per mesi due a carico dei dirigenti deferiti Signori Seidita Antonino, Seidita Stefano e Sciacca Carmelo;

- la squalifica per sei gare a carico dei calciatori Palazzotto Domenico, Buccafusco Stefano Ivan e Arena Francesco;

- la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a carico della Società A.S.D. Regina Mundi s.g.a.p.

- la sanzione dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società F.C.D. Belice Sport.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia fondato, come meglio specificato in seguito.

Come si evince dagli atti il presente procedimento nasce dalla segnalazione effettuata il 07 ottobre 2022 dal Comitato Regionale Sicilia-LND con la quale veniva evidenziato che in data 2 ottobre 2022, in occasione della gara Belice Sport - Regina Mundi valevole per il campionato regionale di Prima Categoria, si è scatenata una rissa che avrebbe visto coinvolti soggetti tesserati.

Dagli atti del procedimento all’esito dell’attività inquirente svolta emerge che effettivamente la rissa verificatasi in occasione della gara appena indicata ha avuto inizio sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si è giocato l’incontro, oltre che nelle immediate vicinanze dello stadio; la colluttazione, in particolare, ha avuto inizio nei momenti successivi all’espulsione del dirigente tesserato per la A.S.D. Regina Mundi s.g.a.p., sig. D’Angelo Giuseppe, ed è emerso che nella stessa sono stati coinvolti alcuni tesserati della stessa società, ed in particolare:

- i calciatori sigg.ri Palazzotto Domenico, Buccafusco Stefano Ivan ed Arena Francesco hanno preso parte attivamente alla rissa ponendo in essere condotte violente, visibili nei video acquisiti dalla Procura Federale, nonché dal riconoscimento degli stessi effettuato dai dirigenti tesserati per la Regina Mundi in sede di loro audizione da parte della procura Federale;

- i dirigenti sigg.ri Seidita Francesco Paolo (presidente), Seidita Antonino (dirigente), Seidita Stefano (dirigente) e Sciacca Carmelo (dirigente) sono stati a loro volta coinvolti nella rissa, così come peraltro dagli stessi dichiarato in sede di audizione da parte della Procura Federale, pur se hanno giustificato la loro partecipazione alla rissa per difendersi dall'aggressione (il Seidita Stefano sarebbe stato colpito da un pugno al volto), anche se loro stessi hanno riconosciuto che nel difendersi hanno dovuto “contrattaccare e colpire a loro volta”.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue la responsabilità diretta e indiretta della Società deferita Regina Mundi.

La Società F.C.D. Belice Sport, anch'essa deferita, è chiamata a rispondere del comportamento del proprio giocatore Calandra Giuseppe che, in violazione degli artt.  4, comma 1, e 22, comma 1, del C.G.S. non si è presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante abbia ricevuto due formali convocazioni per i giorni 20.12.2022 e 27.12.2022, senza addurre alcuna giustificazione.

Le sanzioni seguono come da dispositivo, tenendo conto che le Società deferite sono già state sanzionate dal G.S.T.; in particolare, la Soc. Regina Mundi per avere propri sostenitori e calciatori, all'epoca non identificati, partecipato alla rissa a fine gara, e la Soc. Belice Sport per avere propri sostenitori partecipato anch'essi alla rissa di fine gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l’inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Seidita Francesco Paolo e dei       dirigenti sigg.ri Seidita Antonino, Seidita Stefano e Sciacca Carmelo;

la squalifica per tre gare a carico dei calciatori Palazzotto Domenico, Buccafusco Stefano Ivan e Arena Francesco;

l'ammenda di € 400,00 a carico della Società A.S.D. Regina Mundi s.g.a.p.;

l'ammenda di € 400,00 a carico della Società F.C.D. Belice Sport.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, già avvenuta con E-Mail del 28/03/2023, in osservanza degli artt. 51, comma 4.1, e 53, comma 5, C.G.S.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it