C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 380 TFT 11 del 04/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 13/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. CITTA’ DI CALATABIANO; 1) SIG. BRAZZANTE DANIELE FILIPPO (Presidente della A.S.D. Citta’ Di Calatabiano all’epoca dei fatti); 2) SIG. BRIAN PIETRO (Dirigente della A.S.D. Città Di Calatabiano all’epoca dei fatti); 3) SIG. DAMA GIUSEPPE (calciatore della A.S.D. Città Di Calatabiano all’epoca dei fatti).

Procedimento n. 13/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. CITTA’ DI CALATABIANO;

  1. SIG. BRAZZANTE DANIELE FILIPPO (Presidente della A.S.D. Citta’ Di Calatabiano all’epoca dei fatti);
  2. SIG. BRIAN PIETRO (Dirigente della A.S.D. Città Di Calatabiano all’epoca dei fatti);
  3. SIG. DAMA GIUSEPPE (calciatore della A.S.D. Città Di Calatabiano all’epoca dei fatti).

La Procura Federale con nota Prot. 20762/272 pfi 22-23/PM/rn del 06-03-23 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate a rispondere rispettivamente:

  1. la società A.S.D. Città di Calatabiano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Daniele Filippo Brazzante, Pietro Brian e Giuseppe Dama, così come descritti nei successivi capi di incolpazione;
  2. il sig. Daniele Filippo Brazzante, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di  rappresentanza della società A.S.D. Città di Calatabiano, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S. in  relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché  dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri  di rappresentanza della società A.S.D. Città di Calatabiano, omesso di provvedere al regolare  tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Dama nonché per avere consentito, e comunque non  impedito, che lo stesso prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Città di  Calatabiano, alle gare Gescal - Città di Calatabiano del 10 settembre 2022 e Città di Calatabiano  - Città di Aci Sant’Antonio del 18 settembre 2022, valevoli per il Campionato di Promozione; nonché  ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere  attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
  3. il sig. Pietro Brian, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Calatabiano, della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D.  Città di Calatabiano - A.S.D. Gescal del 10.9.2022 valevole per il Campionato di Promozione, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla società A.S.D.  Città di Calatabiano nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Giuseppe Dama, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
  4. il sig. Giuseppe Dama, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che  svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Calatabiano:  della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S., anche in  relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per  avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Città Di  Calatabiano, alle gare Gescal - Città di Calatabiano del 10 settembre 2022 e Città di Calatabiano - Città di Aci Sant’Antonio del 18 settembre 2022, valevoli per il Campionato di Promozione, senza  averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

All’udienza del 28/03/2023 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare le sanzioni meglio specificate nel verbale d’udienza.

Le parti deferite, comparse in udienza, hanno reso le loro difese oralmente debitamente trascritte in forma riassuntiva nel verbale d’udienza.

Il Tribunale Federale Territoriale dopo aver esaminato tutti gli atti e ascoltato le parti deferite rileva che i fatti disciplinari di cui all’atto di deferimento della Procura Federale sono fondati e documentati.

Va comunque osservato che le violazioni contestate non sono frutto di una volontaria e consapevole condotta ma sono conseguenza di un contegno negligente che ha comportato la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 4 c. 1 e 2 C.G.S.

Da una attenta lettura degli atti trasmessi al Tribunale Federale Territoriale emerge in maniera incontrovertibile l’errore in cui sono incorsi i soggetti deferiti. In particolare dal verbale di audizione del sig. Antonino La Rosa, dirigente tesserato con la società S.S. Milazzo si evince che lo stesso ha inviato per errore la certificazione medica di un altro calciatore “di nome e cognome uguali ma con data anagrafica diversa, ovvero 21.02.87, entrambi tesserati con la stessa società”.

A ciò si aggiunga che il calciatore Dama Giuseppe, nato il 22.04.86, era in possesso della certificazione medica in corso di validità al momento del trasferimento.

Tali elementi portano a escludere la volontarietà della condotta irregolare.

In ogni caso, non si vede come si possa ritenere inesigibile da parte del presidente, del dirigente e del calciatore l’obbligo o l’onere di osservare una diligenza, anche minima, nell’accertare la correttezza dei documenti e la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle gare.

Da ultimo non si può sottacere che la complessiva dinamica sportiva viene sempre e comunque alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente.

Nel rispetto del principio di proporzionalità sanzionatoria e del suo corollario di gradualismo sanzionatorio che esige una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato sez. II del 07.02.22 n. 862), e ritenuto che la condotta degli incolpati non è da considerarsi volontaria ma ascrivibile agli stessi per negligenza, è conforme a giustizia applicare per le violazioni contestate nell’atto di deferimento le sanzioni di cui alla parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

P.Q.M.

a carico della A.S.D. Città di Calatabiano l’ammenda di € 300,00 e un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso;

a carico del sig. Brazzante Daniele Filippo la inibizione per mesi due;

a carico del sig. Brian Pietro la inibizione per mesi uno;

a carico del sig. Dama Giuseppe la squalifica per una gara.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, già avvenuta con E-Mail del 28/03/2023, in osservanza degli artt. 51, comma 4.1, e 53, comma 5, C.G.S.

 

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