C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 02/02/2023 – Delibera – Deferimento n. 73/2022-2023. La Procura Federale ha disposto il deferimento indicato a carico dei seguenti Calciatori, tutti tesserati per la Società A.S.D. Figline 1965 nella Stagione sportiva nella quale sono stati commessi i fatti ascritti, contestando loro quanto di seguito indicato: – Degli Innocenti Tommaso, la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, e dell’art. 14, comma 1, lettere c ed o, del C.G.S.; – Marabese Tito e Vezzi Filippo la violazione dell’art. 30, c.7, del C.G.S.. Viene inoltre deferita la Società A.S.D. Figline in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del Codice citato.
Deferimento n. 73/2022-2023.
La Procura Federale ha disposto il deferimento indicato a carico dei seguenti Calciatori, tutti tesserati per la Società A.S.D. Figline 1965 nella Stagione sportiva nella quale sono stati commessi i fatti ascritti, contestando loro quanto di seguito indicato: - Degli Innocenti Tommaso, la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, e dell’art. 14, comma 1, lettere c ed o, del C.G.S.; - Marabese Tito e Vezzi Filippo la violazione dell’art. 30, c.7, del C.G.S.. Viene inoltre deferita la Società A.S.D. Figline in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del Codice citato.
Effettuate le comunicazioni di rito, il Tribunale dà atto della presenza di Tommaso Degli Innocenti, assistito dal difensore di fiducia. Sono invece assenti, ma rappresentati ciascuno dal proprio legale, i Calciatori Tito Marabese, e Filippo Vezzi. La Società A.S.D. Figline è rappresentata anch’essa dal Difensore espressamente nominato. Sono state depositate tempestivamente dai deferiti, tramite i propri legali, memorie a difesa. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, con il Collaboratore, Dottor Massimo Romolini. Il provvedimento è conseguenza dello stralcio effettuato dalla Procura Federale in conseguenza delle indagini che hanno dato luogo al provvedimento n. 1681/733 emesso in data 21 luglio 2022 nei confronti di Tesserati e della Società A.S.D. Figline. Provvedimento esaminato nell’udienza del 10 agosto 2022 e deciso da questo Tribunale come da C.U. n. 12 del 16.08.2022. Detto provvedimento era relativo al comportamento tenuto dai Calciatori della Società A.S.D. Figline 1965, in occasione della gara Tau Calcio Altopascio / Figline disputata in data 11 maggio 2022, durante le fasi di giuoco successive al minuto 89° e fino al 94°, nel corso delle quali la Società Tau Altopascio segnava alla squadra avversaria altre tre reti determinando il punteggio finale di 5 a 2 a proprio vantaggio. Con il presente procedimento, recante il n. 73/2022-2023, viene in sostanza addebitato ai Tesserati deferiti il non aver denunciato la combine, posta in essere nel corso della gara sopra indicata, tendente a sovvertire la classifica finale del Campionato di Eccellenza Toscana della Stagione sportiva 2021/2022. In apertura di dibattimento, il difensore dell’A.S.D. Figline, eccependo un difetto di notifica nella comunicazione della fissazione dell’udienza, chiede il rinvio del dibattimento, richiesta in ordine alla quale il rappresentante della Procura Federale specifica che, nel caso in cui la richiesta di parte fosse accolta, venga disposto lo stralcio della posizione della Società istante proseguendosi nel dibattimento nei confronti degli altri deferiti. Il Difensore della Società eccepisce che l’eventuale pronuncia del Tribunale unicamente nei confronti degli altri deferiti costituirebbe un danno a carico della propria rappresentata, chiamata a rispondere esclusivamente a titolo di responsabilità oggettiva. Rileva in proposito la Procura che, proprio perché si verte in tema di responsabilità oggettiva, nessuna preclusione subirebbe la Società dall’esame odierno della posizione dei calciatori. Il Tribunale, previa riunione in Camera di consiglio, rigetta la richiesta riportandosi a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, lettera b, punto 2. Infatti, dall’esame della documentazione prodotta si rileva che la nomina fiduciariamente rilasciata all’Avvocato Bagattini, inviata a mezzo p.e.c. il giorno 16 novembre 2022, non indica alcuna elezione di domicilio, ovvero di esplicita richiesta di ricevere notifiche ad un indirizzo diverso da quello della Società quale emergente dagli atti ufficiali e che, comunque la notifica ha raggiunto il suo scopo considerato che la Società si è costituita deducendo nel merito Proseguendosi nel dibattimento il Sostituto Procuratore eccepisce, nei confronti di analoga istanza di rinvio formulata dal Difensore del calciatore Degl’Innocenti, la tardività del deposito richiamando in merito quanto disposto dall’art. 52, c. 1, comparato da quanto previsto dall’art. 114, c. 2, del C.G.S.. Alla luce di tale normativa l’istanza è intempestiva considerando che essa è stata depositata in data 24 gennaio e che per determinare il termine dei tre giorni previsti non possono essere computati né il giorno iniziale (appunto detto giorno) né il giorno dell’udienza di discussione fissata per oggi, giorno 27. Entrando nel merito della richiesta il rappresentante della Procura Federale fa rilevare che il fascicolo 733/2022 ha riguardato unicamente quei tesserati che sono stati parte attiva nell’attuazione dell’illecito, mentre con l’odierno procedimento si attribuisce una responsabilità morale ai deferiti per non avere denunciato fatti, relativi alla gara, dei quali erano a conoscenza. Precisa ancora, con riferimento alla richiesta di archiviazione formulata dalla Difesa, che il Degli Innocenti ha sanato ogni eventuale irregolarità che possa essere stata commessa dalla Procura: - presentandosi a seguito della convocazione effettuata dalla Procura, contrariamente al comportamento tenuto in occasione del procedimento 733/2022; - senza nulla opporre in ordine alla fondatezza di questa; - nominando il Difensore. Il Calciatore, tramite il Difensore che lo assiste, replica, citando giurisprudenza della Cassazione in ordine alla determinazione dei termini di impugnativa, di non potersi considerare liberi i tre giorni previsti dall’art.114/2 del C.G.S.. Lamenta ancora l’irregolare comportamento della Procura che ha negato l’acquisizione dei fascicoli 149 e 151 che, facenti parte del deferimento n. 733/2022, sono indispensabili per la difesa del proprio assistito. Richiama in merito una sentenza (n. 70/2021) con la quale il Collegio di Garanzia del CONI afferma essere pienamente applicabile, con riferimento ai poteri di indagine a disposizione degli Organi della Giustizia sportiva, quanto previsto dall’art. 50, c. 3, del C.G.S.. Ribadisce la richiesta di sospensione del termine di cui all’art. 54 del C.G.S. formulata con la memoria. Gli altri difensori presenti si associano alla richiesta di acquisizione dei dati richiesti, affermando la Difesa del calciatore Vezzi che la richiesta di sospensione avrebbe potuto essere formulata anche in questa sede e comunque il potere decisionale del Tribunale sul tema non può essere precluso. Interviene quindi il Difensore della Società A.S.D. Figline il quale dichiara che in caso di accoglimento della richiesta formulata dal Degli Innocenti la propria deve intendersi come rinunciata. Il Tribunale dopo riunione in Camera di consiglio così delibera: “Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio, con rifermento all’istanza preliminare di rinvio formulata dall’Avvocato Giotti, alla quale si sono associati le difese di tutti i deferiti, rinvia il procedimento all’udienza del 24 febbraio 2023 alle ore 17,00, disponendo l’acquisizione dei fascicoli della Procura Federale n. 149 e 151 del 6 settembre 2022 con sospensione dei termini, ai sensi, così come richiesto dalle stesse parti, dell’art. 110 del C.G.S. e 38 del CON. Le parti si dichiarano edotte della data di differimento.” Il Tribunale quindi, disposta la sospensione del dibattimento, lo rinvia alla data del 24 febbraio ad ore 17,00.
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