F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 190/CSA pubblicata del 4 Aprile 2023 – S.S.D. L.R. Vicenza S.p.A.

 

Decisione n. 190/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 217/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Stefano Toschei - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 217/CSA/2022-2023, proposto dalla società L.R. Vicenza S.p.a. in data 22 marzo 2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 205/DIV del 21 marzo 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30 marzo 2023, il Dott. Stefano Toschei e uditi l’Avv. Federica Gramatica, il Sig Rinaldo Sagramola e il calciatore Jimenez Castillo Kaleb Joel per la reclamante; sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società L.R. Vicenza S.p.a. ha proposto reclamo, in data 22 marzo 2023, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Jimenez Castillo Kaleb Joel in relazione alla gara Triestina-Vicenza del 19 marzo 2023, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 205/DIV del 21 marzo 2023.

La decisione del Giudice Sportivo nei confronti del calciatore della società L.R. Vicenza S.p.a. è motivata come segue: “per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto di gioco, dopo essere stato anticipato, interveniva con il piede sul viso dell’avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio).

La società reclamante, nell’atto di reclamo, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo perché, in particolare, il direttore di gara prima e lo stesso Giudice Sportivo poi hanno accolto una rappresentazione dei fatti distorta, soprattutto con riferimento al reale contributo attribuibile al calciatore nell’azione di gioco nonché alla portata dell’intervento e all’elemento psicologico che ha connotato il suo comportamento.

Ad avviso della reclamante, infatti, dalla ricostruzione dell’evento, pare di tutta evidenza che il calciatore Jimenez Castillo Kaleb Joel non si è reso protagonista di una condotta qualificabile come condotta "gravemente antisportiva” (ex art. 39 CGS) alla luce degli avvenimenti verificatisi in campo, in quanto nell’azione di gioco che ha determinato la ingiusta punizione del calciatore “il movimento di JIMENEZ e dell'avversario colpito è evidentemente contestuale”, con la conseguenza che “l'episodio contestato deve essere fatto rientrare nell'alveo di un mero contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco (così testualmente a pag. 2 dell’atto di reclamo). E ciò perché, con riferimento all’azione di gioco della quale si è reso protagonista il calciatore della società reclamante e da una corretta ricostruzione della dinamica dei fatti, emerge:

- che l’intervento risulta conseguente ad un lancio del pallone che Jimenez cercava di intercettare guardando esclusivamente in direzione dello stesso, non potendo quindi seguire il movimento del calciatore avversario che era posto alle sue spalle e che, peraltro, era intento ad abbassare il corpo;

- come, al momento in cui Jimenez alza la gamba (non in maniera innaturale e/o scomposta, ma ad altezza normale per l'aggancio del pallone), egli stia sempre guardando esclusivamente in direzione del pallone, sicché è impedito dal vedere l’avversario che, egli sì potendo vedere il movimento di Jimenez, a propria volta cerca di frapporsi tra lo stesso Jimenez ed il pallone, il tutto con un movimento scomposto che lo vede abbassarsi obliquamente verso il pallone, assolutamente non visto da Jimenez;

- che quindi il movimento dei due calciatori, seppure opposto, si realizza contemporaneamente;

- che, infine, quando Jimenez, “all'ultimo secondo utile prima dello scontro, gira la testa e vede l'avversario abbassarsi verso il pallone cerca in maniera evidente di richiamare immediatamente la gamba per non colpire l'avversario” (così, testualmente, a pag. 2 dell’atto di reclamo).

Il Collegio ritiene che le contestazioni mosse alla decisione del Giudice Sportivo dalla società reclamante siano prive di pregio e che non possono comunque condurre ad una riforma della decisione assunta e qui oggetto di gravame.

La società reclamante, descrivendo i fatti come sopra si è riassunto, ha “contesta(to) fermamente la ricostruzione (…) così come risulta dal referto di gara”, oltre alla “eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo”. Va però rammentato che, come è ampiamente noto, il contenuto delle relazioni della terna arbitrale e, in particolare per quel che qui rileva, del referto redatto dal direttore di gara assumono una forza probatoria privilegiata in ordine alla rappresentazione dei fatti così come si sono svolti “sotto” la percezione sensoriale del medesimo componente della terna arbitrale. Del resto l’art.61 del CGS stabilisce che i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Chiarito, in via di premessa, quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale non si evidenziano ragioni per poter ritenere non correttamente assunta la decisione del Giudice Sportivo qui oggetto di reclamo.

Ed infatti nel predetto referto si legge che al 44’ del secondo tempo il calciatore n. 20, Jimenez Kaleb, veniva espulso per “[GRAVE FALLO DI GIOCO] Contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica. Il calciatore Jimenez Kaleb, nella ricerca del pallone durante un contrasto, dopo essere stato anticipato, interveniva con il proprio piede sul viso dell'avversario. il calciatore colpito, dopo le cure dei sanitari, proseguiva regolarmente la gara”.

Orbene, pare evidente, dalla plastica rappresentazione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, caratterizzata dall’utilizzo di termini idonei a fotografare immediatamente nell’immagine del lettore gli elementi essenziali dell’azione fallosa ascritta alla responsabilità del calciatore, come non vi sia dubbio alcuno che la condotta che ha caratterizzato il comportamento del Jimenez vada (naturalmente e obiettivamente) inquadrata nell’alveo della “condotta gravemente antisportiva”, al cospetto della quale trova applicazione l’art. 39 CGS, il cui primo comma così recita: “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.

La rilevanza della condotta, ai fini della qualificabilità della stessa nei termini di cui sopra, non può essere mitigata, al fine di derubricarla alla stregua di un “un mero contrasto frutto dell'agonismo sportivo” (come vorrebbe la società reclamante), da soggettive considerazioni in ordine alla dinamica dell’azione, quale una mera “azione di gioco” che ha dato luogo ad un mero “fallo di gioco” nei confronti di un avversario, senza alcuna caratterizzazione in termini di grave antisportività. Al contrario la puntuale indicazione del tipo di intervento messo in atto dal calciatore Jimenez nei confronti dell’avversario (“uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica”) e la puntuale descrizione degli effetti dell’azione (“nella ricerca del pallone durante un contrasto, dopo essere stato anticipato, interveniva con il proprio piede sul viso dell'avversario”), non lasciano al Collegio dubbi sulla correttezza della sanzione inflitta in seguito alla puntuale corrispondenza con il comportamento ben descritto nel referto del direttore di gara.

Ad ogni buon conto, in seguito alle difese espresse nel corso della riunione dal difensore della società reclamante, dal dirigente della stessa nonché dal calciatore Jimenez, il Collegio ha ritenuto comunque opportuno, per completezza di istruttoria, ascoltare in collegamento telefonico (in modalità “viva voce”) l’arbitro della gara.

Quest’ultimo ha puntualmente confermato il contenuto del referto, dal quale già si evidenziava una non contemporaneità dell’azione tra i due calciatori, mettendosi in evidenza l’anticipo sulla palla da parte del giocatore avversario e quindi il successivo colpo con il piede sul volto dell’avversario medesimo da parte di Jimenez, oltre a ribadire l’atteggiamento di quest’ultimo nell’azione qualificabile come “vigoria sproporzionata” e a ricordare che il colpo inferto ha provocato una copiosa uscita di sangue al giocatore della Triestina colpito alla testa.

Consegue a tutto quanto sopra la inevitabile reiezione del reclamo proposto, con conferma della conguità della sanzione inflitta.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                        IL PRESIDENTE

Stefano Toschei                                                                         Pasquale Marino

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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