F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 191/CSA pubblicata del 5 Aprile 2023 – ASD Sancataldese Calcio

Decisione n. 191/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 209/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente  

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 209/CSA/2022-2023, proposto dalla società ASD Sancataldese Calcio in data 13.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.03.2023, il Dott. Alberto Urso;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Sancataldese Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al proprio allenatore Infantino Pietro dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D (cfr. Com. Uff. n. 109 del 7.03.2023) in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Sancataldese Calcio/FC Trapani del 5.03.2023 “Per avere, nel corso dell'intervallo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”.

Deduce la reclamante, al riguardo, che lo schiaffo imputato all’Infantino sarebbe consistito in realtà nell’aver appoggiato la mano sul volto del calciatore avversario, senza alcun atto di violenza e senza procurargli alcun danno, tanto che il detto calciatore rientrava regolarmente in campo senza alcun problema.

Peraltro, l’intervento dell’Infantino sarebbe avvenuto al solo fine di allontanare il calciatore avversario che continuava a protestare nei confronti dell’arbitro e lo stesso Infantino avrebbe inoltre porto subito le proprie scuse al medesimo calciatore e all’arbitro, sia durante l’intervallo che a fine partita.

Alla luce di ciò, la reclamante domanda la riduzione della squalifica irrogata, anche in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2 e 3, C.G.S., a fronte del trattamento sanzionatorio eccessivamente gravoso e sproporzionato riservato al proprio tesserato.

Alla riunione del 24 marzo 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

L’episodio contestato è così descritto nel rapporto del primo assistente dell’arbitro:

Durante l’intervallo, nella zona antistante gli spogliatoi, lallenatore della società Sancataldese, Infantino, colpiva con uno schiaffo in pieno volto, il capitano Carboni, della società Trapani”.

Richiamando tale rapporto, l’arbitro qualificava a sua volta il fatto in termini di “condotta violenta” (“Causa un episodio di condotta violenta”).

I fatti così narrati sono stati correttamente apprezzati dal Giudice Sportivo (che, come anticipato, ha inflitto la sanzione all’Infantino “Per avere, nel corso dell'intervallo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”) e adeguatamente valorizzati ai fini della inflizione della sanzione.

Connotano infatti l’azione dell’Infantino, in particolare, la violenza del gesto (“schiaffo in pieno volto”) e il suo compimento del tutto al di fuori di vicende od episodi di gioco (“Durante l’intervallo”).

Sul piano soggettivo va parimenti considerato che il fatto è stato commesso dall’allenatore della squadra, cui non solo sono applicabili le sanzioni previste per i calciatori (cfr. CSA, III, 3 giugno 2019, in Com. Uff. n. 154/CSA 2018/2019, in cui si pone in risalto, in relazione al previgente C.G.S., che “il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente”, precisando che “Tali sanzioni si applicano anche nei confronti dell’allenatore e dei membri dello staff tecnico”; cfr. peraltro, in termini generali, anche l’attuale art. 9, comma 1, lett. e, C.G.S. e già il previgente art. 19, comma 1), ma viepiù è da ritenere applicabile l’aggravante dell’art. 14, comma 1, lett. a), C.G.S. consistente nell’aver commesso il fatto con “abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole”, considerati gli obblighi di lealtà e correttezza gravanti in capo all’allenatore, in termini ben più stringenti di quelli del semplice calciatore (CSA, III, 23 marzo 2020, n. 227).

In tale contesto, non possono assumere rilievo le deduzioni sulla ricostruzione fattuale dell’episodio addotte dalla reclamante, non sorrette da prova, né idonee a contraddire sic et simpliciter la privilegiata fede probatoria dei rapporti arbitrali ex art. 61, comma 1, C.G.S., mentre i restanti elementi (in particolare, la dedotta assenza di danni subiti dal calciatore colpito e le scuse profferte dall’Infantino, oltreché le dedotte motivazioni sottese al suo intervento) non incidono sul nucleo essenziale del fatto contestato - nella sua connotazione oggettiva e soggettiva, nei termini suindicati – sicché nel complesso le doglianze formulate dalla reclamante non valgono a immutare l’apprezzamento del disvalore della condotta, congruamente sanzionata dal Giudice Sportivo nella misura di 4 giornate effettive di squalifica.

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto, con conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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