F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/TFNT del 5 Aprile 2023 (motivazioni) – Gabriel Santoni / US Viterbese 1908 Srl / SS Audace Cerignola – Reg. Prot. 42/TFN-ST
Decisione/0039/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0042/TFNST/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Giovanni Chiappiniello – Componente
Massimo Vasquez-Giuliano – Componente (Relatore)
ha pronunciato, all’udienza del giorno 28 marzo 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Gabriel Santoni (18.11.2001 - matr. 6839772) nei confronti della società US Viterbese 1908 Srl (matr. 937950), al fine di richiedere la dichiarazione di validità e l’efficacia del tesseramento e del connesso rapporto contrattuale con la società SS Audace Cerignola Srl(matr. 720350) a far data dal 21 febbraio 2023 ovvero dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 7 marzo 2023, proposto ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, il sig. Gabriel Santoni ricorreva avverso la decisione della Lega Pro del 23 febbraio 2023, di reiezione dell’istanza del suo tesseramento con la SS Audace Cerignola Srl.
Nella specie, va precisato, il calciatore, tesserato con l’US Viterbese 1908 Srl, società partecipante al Campionato di Serie C Girone C, aveva già provveduto alla risoluzione consensuale del rapporto con la prefata società.
Quanto alla motivazione del mancato accoglimento, la Lega Pro precisava:
“Il tesseramento in deroga di calciatori professionisti con rapporto consensualmente risolto, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori e del punto 12 del C.U. FIGC n. 251 del 19 maggio 2022, è consentito a condizione che il rapporto con la precedente società sia consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti, circostanza che non sembra ricorrere nel caso in esame. Si evidenzia, infatti, che il calciatore risulta aver risolto il contratto con decorrenza 1° febbraio 2023 mentre la campagna trasferimenti si è conclusa in data 31 gennaio 2023”.
Avverso la reiezione de qua proponeva ricorso il calciatore, il quale, tesserato con la US Viterbese 1908 Srl, già in data 31 gennaio 2023 aveva formalizzato la risoluzione consensuale del proprio rapporto con tale società, pattuendo, nell’occasione, anche un incentivo all’esodo quanto alle questioni economiche. Si precisa che, nella circostanza, gli atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro e all’incentivo all’esodo, venivano telematicamente trasmessi agli uffici competenti in data 31 gennaio 2023; tutto, peraltro, come da conferma dello stesso Ufficio Tesseramento della FIGC, il quale prendeva atto del deposito degli atti anzidetti, rispettivamente alle ore 17:40 e 17:42 del 31 gennaio 2023.
In seguito, in data 21 febbraio 2023, la SS Audace Cerignola Srl, ritenendo il calciatore svincolato dal pregresso rapporto con la US Viterbese 1908 Srl, richiedeva agli uffici competenti il tesseramento in deroga, poi, come già ricordato, respinto dalla Lega Pro, in quanto ritenuto in contrasto con la normativa di riferimento che, ai fini della sua validità, prevedeva l’obbligo della preventiva cessazione del precedente rapporto ed in particolare la sua risoluzione entro la fine dei previsti periodi di campagna trasferimenti (nella circostanza, entro la data del 31 gennaio 2023).
Aperto il dibattimento, la difesa del ricorrente, presente in udienza, si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l’accoglimento; non si costituivano, invece, le altre parti del giudizio.
In diritto, il ricorso va accolto nei termini di seguito specificati.
In particolare, questo Collegio ritiene di non poter condividere l’assunto della Lega Pro secondo il quale il calciatore avrebbe risolto il contratto con decorrenza 1° febbraio 2023 e, pertanto, dopo la chiusura della campagna trasferimenti, come noto conclusasi il giorno prima. La circostanza temporale evidenziata dalla Lega, di fatto, risulta ampiamente contraddetta dalla documentazione in atti, comprovante, al contrario, la risoluzione del rapporto tra il calciatore e la US Viterbese 1908 Srl già alla data del 31 gennaio 2023 (id est, entro la chiusura della campagna trasferimenti, così come d’altra parte indicato dai richiamati art. 6 del Regolamento FIFA e punto 12 del CU FIGC n. 251 del 19 maggio 2022). Va da sé che, appurata la risoluzione del rapporto nei termini di cui alla indicata normativa, la posizione del Santoni, rispetto all’istanza di tesseramento con la nuova società, appare del tutto legittima. Non v’è dubbio infatti, che la richiesta di tesseramento avanzata in data 21 febbraio 2023 dalla SS Audace Cerignola Srl, sia stata preceduta da un atto di risoluzione consensuale con la US Viterbese 1908 Srl perfezionatosi già alla data 31 gennaio 2023; e ciò malgrado dall’esame del “Modulo Recesso Rapporto di Lavoro” - che pur conferma quale data di trasmissione dell’atto di risoluzione il 31 gennaio 2023 - si evinca una diversa data di decorrenza e precisamente il 1° febbraio 2023, giorno successivo alla chiusura della più volte citata campagna trasferimenti.
In realtà - va rimarcato - ai fini del procedimento de quo poco importa che la data di inizio della decorrenza degli effetti della risoluzione, a causa di una procedura telematica ministeriale che ne impedisce la decorrenza immediata nella ipotesi di atti trasmessi dopo una certa ora (v. Attestazione I.N.A.P.A. Ufficio Provinciale di Viterbo), sia nella specie diversa rispetto alla data di invio degli atti medesimi; una tale circostanza, invero, non incide sull’atto risolutivo, il cui perfezionamento resta incontestabilmente ancorato alla data del 31 gennaio 2023.
L’indicata conclusione, d’altra parte, è in linea con quanto previsto in generale dall’art. 117 NOIF, secondo il quale “ La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente”.
Ora, che in data 31 gennaio 2023 vi sia stata la presa d’atto ufficiale della risoluzione del rapporto da parte dell’Ufficio Tesseramento FIGC, è compiutamente documentato in atti (v. riscontri Ufficio Tesseramento FIGC del 31 gennaio 2023, delle ore 17:40 e 17:42; Modulo Recesso di Lavoro; Attestazione I.N.A.P.A. Ufficio Provinciale di Viterbo); e che, in ragione di ciò, vada applicato al caso in esame l’art. 117 NOIF, risulta perfino consequenziale. Ciò che, al contrario, non risulta condivisibile è il fatto che la Lega Pro voglia attribuire rilievo alla supposta decorrenza dell’atto di risoluzione - come detto posticipata per i motivi innanzi evidenziati - piuttosto che alla sua effettiva trasmissione, seguita, peraltro, dal relativo riscontro circa il suo avvenuto deposito.
Pertanto, in presenza della prova offerta dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC, dimostrativa dell’avvenuta ricezione in data 31 gennaio 2023, sia dell’atto di cessazione del rapporto, sia dell’incentivo all’esodo, come pure nella totale assenza di contrarie deduzioni, tanto basta per ritenere che alla data del 31 gennaio 2023, l’organo federale è stato posto nella condizione di poter prendere ufficialmente atto della risoluzione del rapporto e della relativa decadenza, a quella stessa data, del tesseramento del Santoni con l’US Viterbese 1908 Srl.
Tutto quanto sopra considerato, questo Collegio conclusivamente ritiene che, nella fattispecie, la risoluzione del rapporto del calciatore Gabriel Santoni con la US Viterbese 1908 Srl sia effettivamente avvenuta il 31 gennaio 2023, di talché a partire da tale data deve riconoscersi la decorrenza ex art. 117 NOIF dei relativi effetti. Tra questi sicuramente la possibilità di tesserarsi con altra squadra, come il Santoni risulta aver fatto in data 21 febbraio 2023, avanzando richiesta di tesseramento con la SS Audace Cerignola Srl, la quale veniva respinta ingiustificatamente dalla Lega Pro sulla base di un presupposto rivelatosi errato per quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Gabriel Santoni e, per l’effetto, dichiara la risoluzione del tesseramento con la società US Viterbese 1908 Srl, a far data dal 31 gennaio 2023, ai fini del conseguente tesseramento con la società SS Audace Cerignola Srl del 21 febbraio 2023.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Massimo Vasquez Giuliano Gioacchino Tornatore
Depositato in data 5 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai