C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 173 del 31/03/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CICONIA CALCIO IN MERITO ALLA GARA CICONIA CALCIO – LUGNANO IN TEVERINA, DISPUTATASI AD ORVIETO IL 11.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE PAGNOTTA MASSIMILIANO PER TRE GARE; – AMMENDA DI €. 100,00;

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CICONIA CALCIO IN MERITO ALLA GARA CICONIA CALCIO – LUGNANO IN TEVERINA, DISPUTATASI AD ORVIETO IL 11.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE PAGNOTTA MASSIMILIANO PER TRE GARE; - AMMENDA DI €. 100,00;

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 30.03.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dal referto di gara emerge che il calciatore Pagnotta Massimiliano è stato espulso per aver colpito con un pugno in testa un calciatore della squadra avversaria. La sanzione di tre giornate di squalifica comminata dal G.S. rappresenta il minimo edittale di cui all’art. 38 CGS e come tale è meritevole di integrale conferma. E’ parimenti meritevole, in quanto congrua, anche la sanzione dell’ammenda a carico della società.

P.Q.M

Respinge il reclamo proposto dalla società.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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