C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 173 del 31/03/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PONTEVECCHIO SRL IN MERITO ALLA GARA PONTEVECCHIO SRL – OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO, DISPUTATASI A PONTE SAN GIOVANNI IL 19.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE CECCHINI MATTIA PER OTTO GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PONTEVECCHIO SRL IN MERITO ALLA GARA PONTEVECCHIO SRL – OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO, DISPUTATASI A PONTE SAN GIOVANNI IL 19.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE CECCHINI MATTIA PER OTTO GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 30.03.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Cecchini Mattia il quale, a seguito della concessione di un calcio di rigore, correva verso l’arbitro stesso dandogli una leggera spinta (senza procurare dolore) e profferendo al indirizzo del medesimo una frase ingiuriosa. Il gesto integra, senza dubbio, una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di cui all’art. 36 lettera b) CGS, come tale sanzionabile in quattro giornate di squalifica, e non già nelle otto giornate inflitte invece dal G.S..

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Cecchini Mattia a quattro giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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