C.R. UMBRIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 172 del 29/03/2023 – Delibera – gara del 25/ 3/2023 PIEVESE – GUALDO CASACASTALDA
gara del 25/ 3/2023 PIEVESE - GUALDO CASACASTALDA
PREMESSO che al 45º del secondo tempo, dopo la realizzazione del gol 4-3 in favore del Gualdo Casacastalda, il n. 3 Abdiji Klement (autore della rete) si rivolgeva al pubblico di casa ed alla panchina della Pievese con ripetuti gesti offensivi e provocatori; CHE il calciatore n.4 della Pievese, sig. Segantini Francesco, reagiva proferendo insulti a gravi minacce in danno del citato Abdiji; CHE pertanto il direttore di gara espelleva entrambi i calciatori; CHE, tuttavia, nel tragitto che conduce verso gli spogliatoi, l'Abdiji aggrediva il Sargentini, colpendolo con un pugno in pieno volto; CHE detta aggressione scatenava un generale parapiglia che vedeva coinvolti numerosi tesserati di entrambe le squadre, non compiutamente identificati dall'arbitro, per la concitazione del momento; CHE, pertanto, il direttore di gara, constatava la confusione creatasi e ritenute non più sussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara, si vedeva costretto a sospenderla definitivamente; CHE, sebbene, il maggior responsabile di quanto avvenuto debba individuarsi nel calciatore Abdiji Klement, non vi è dubbio che la responsabilità, circa la mancata prosecuzione della gara, debba essere ascritta ad entrambe le squadre; Tutto ciò premesso:
D E L I B E R A
1) La sanzione sportiva della perdita gara, con il risultato di 0-3 a carico di entrambe le squadre; 2) la squalifica di n. 9 giornate a carico del sig. Abdiji Klement (n. 3 del Gualdo Casacastalda); 3) La squalifica di n. 2 giornate a carico del Sig. Segantini Francesco (n. 4 Pievese); 4) L'ammenda di euro 100,00 a carico della società Gualdo Casacastalda 5) L'ammenda di euro 80,00 a carico della società Pievese.