C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 01/02/2023 – Delibera – Prot. 14628/126pfi22-23 PM/fm nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. ANDREA GIACOMELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD AC Lonigo; 2. sig. KEVIN PEZAKU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Spes Pojana e attualmente calciatore tesserato per la società ASD AC Lonigo; 3. sig. GREGOR DELIALLISI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Spes Pojana e attualmente calciatore tesserato per la società ASD AC Lonigo; 4. la società ASD AC LONIGO (matr. 932126).

Prot. 14628/126pfi22-23 PM/fm nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. ANDREA GIACOMELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD AC Lonigo; 2. sig. KEVIN PEZAKU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Spes Pojana e attualmente calciatore tesserato per la società ASD AC Lonigo; 3. sig. GREGOR DELIALLISI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Spes Pojana e attualmente calciatore tesserato per la società ASD AC Lonigo; 4. la società ASD AC LONIGO (matr. 932126).

Il Collegio è composto dai signori: avv. DIEGO MANENTE Presidente avv. STEFANO CAPO Componente, in collegamento da remoto avv. LUCA CODATO Componente Non risultano presenti i sig.ri ANDREA GIACOMELLO, KEVIN PEZAKU e GREGOR DELIALLISI. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Francesco KELLER, in collegamento da remoto. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 31 gennaio 2023, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. sig. ANDREA GIACOMELLO, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal punto 10.2 del Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2021 – 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere consentito la partecipazione ad un Open Day organizzato per il giorno 14 giugno 2022 ai calciatori minorenni sig.ri Pezaku Kevin e Gregor Deliallisi, nonostante fosse a conoscenza che entrambi all'epoca erano tesserati per la Società A.C.D. Spes Pojana; 2. sig. KEVIN PEZAKU, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal punto 10.2 del Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2021 – 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver partecipato ad un Open Day organizzato dalla società A.S.D. A.C. Lonigo per il giorno 14 giugno 2022, pur essendo a detta data tesserato per altra società; 3. sig. GREGOR DELIALLISI, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal punto 10.2 del Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2021 – 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver partecipato ad un Open Day organizzato dalla società A.S.D. A.C. Lonigo per il giorno 14 giugno 2022, pur essendo a detta data tesserato per altra società; 4. società ASD LONIGO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Andrea Giacomello così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale prende atto che le parti deferite Andrea Giacomello, Kevin Pezaku, Gregor Deliallisi nonché la società ASD Lonigo hanno raggiunto un accordo con la Procura federale circa l’applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS nella seguente misura: sig. ANDREA GIACOMELLO: sanzione base: mesi 4 di inibizione; sanzione finale: mesi 3 di inibizione; sig. KEVIN PEZAKU: sanzione base: giornate 3 di squalifica; sanzione finale: giornate 2 di squalifica; sig. GREGOR DELIALLISI: sanzione base: giornate 3 di squalifica; sanzione finale: giornate 2 di squalifica; società ASD LONIGO sanzione base: Euro 500,00 di ammenda; sanzione finale: Euro 350,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 co. 1 CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 CGS; preso atto dell’accordo raggiunto, PQM ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art. 127 CGS l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c BNL IT 28 E 01005 02045 000000000906 (conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso.

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