F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 195/CSA pubblicata del 13 Aprile 2023 – F.C. Lumezzane SSD S.r.l.

Decisione n. 195/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 216/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 216/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Lumezzane SSD S.r.l. in data 21.03.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 66 del 16 marzo 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31 marzo 2023, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Lumezzane - SSDSRL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta alla calciatrice Picchi Roberta, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 66 del 16 marzo 2023, in relazione alla gara Bologna – Lumezzane del 12.03.2023 — Campionato Calcio Femminile Serie C.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara, accompagnato da un applauso dal chiaro  intento ironico ed irridente, alla notifica del provvedimento disciplinare, mentre usciva dal terreno di gioco reiterava ulteriori espressioni irriguardose".

La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara.

In sostanza la calciatrice Picchi Roberta non avrebbe profferito le parole di cui al referto arbitrale e non avrebbe posto in essere alcuna azione offensiva e ingiuriosa.

La società reclamante sostiene che vi è stata una conduzione arbitrale dannosa nei confronti della calciatrice, atteso che l’arbitro non avrebbe fermato il gioco mentre la predetta calciatrice, a causa di un fallo subito, era a terra e non avrebbe consentito l’ingresso della massaggiatrice al fine di poterla soccorrere.

La Società, conclusivamente, chiede una riduzione della squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la Società opera una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica, senza però negarne l’esistenza.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, testualmente recita: <<a gioco fermo mi applaudiva in segno di dissenso verso una mia decisione e mi urlava “sei ridicolo”. Dopo la notifica dell’espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, mi urlava “ma vaffanculo vai”>>. Alla luce del referto arbitrale, la condotta della calciatrice appare configurabile, nel suo complesso, come irriguardosa ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. e, per essa, questa Corte ritiene quindi congrua la sanzione della squalifica di tre giornate effettive di gara, aggravando di una giornata, per la grave frase finale pronunciata dopo l’espulsione, la sanzione minima edittale di due giornate prevista dalla citata norma. Nessun rilievo, neppure in termini di generiche attenuanti, può poi attribuirsi al presunto comportamento persecutorio dell’ufficiale di gara nei confronti della calciatrice sanzionata, di cui è cenno nel reclamo, ma non v’è alcuna traccia negli atti ufficiali.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.       

 

L’ESTENSORE                                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                                   Patrizio Leozappa

 

  Depositato 

 

IL SEGRETARIO

  Fabio Pesce

 

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