C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 42 2022/2023 della società A.S.D. VITTSANGIACOMO (matr. 780337). Gara di Under 19 Regionali/H, 3^ giornata di Ritorno del 28.1.2023 UNION QDP-VITTSANGIACOMO.

Reclamo n. 42 2022/2023 della società A.S.D. VITTSANGIACOMO (matr. 780337). Gara di Under 19 Regionali/H, 3^ giornata di Ritorno del 28.1.2023 UNION QDP-VITTSANGIACOMO.

La società VITTSANGIACOMO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Pietro Ossi, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 73 del 1.2.2023: - Non omologazione del risultato così come ottenuto sul campo (1-2); - Sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0; - Ammenda Euro 60,00; - Inibizione al sig. Massimo RAVAGNOLO (dirigente accompagnatore) al 13.2.2023; per aver inserito al 15’ del secondo tempo il calciatore n. 19 Piccin Leonardo (2003) quando erano già presenti in campo n. 4 giocatori “fuori quota”, in violazione della norma che prevede per il campionato regionale Under 19 l’impiego di calciatori nati dal 1. Gennaio 2004 in poi con un massimo di n. 4 “fuori quota” nati dal 1. Gennaio 2003 (C.U. n. 1 del 6.7.2022 pag. 24). In sede di appello alla Corte la società Vittsangiacomo segnala che al 15’ del secondo tempo, a seguito della sostituzione del n. 9 Dal Bo Julian (2005) sarebbe entrato il n. 14 Zanette Alessandro (2004) e non il n. 19 Piccin Leonardo (2003). La società Vittsangiacomo conclude chiedendo alla Corte di annullare i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo regionale e di convalidare il risultato conseguito sul campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società VITTSANGIACOMO; esaminata la documentazione agli atti; interpellato il Direttore di gara, il quale ha inviato alla segreteria della Corte puntuale supplemento di rapporto nel quale ammetteva di aver commesso un errore materiale consistente nell’invertire il calciatore n. 14 del Vittsangiacomo con il n. 19 della medesima squadra e allegando allo stesso i foglietti delle sostituzioni; definita quindi la sostituzione al 15’ del secondo tempo del n. 9 Dal Bo Julian (2005) con il n. 14 Zanette Alessandro (2004); accertato che tale precisazione da parte dell’Arbitro fa venir meno la motivazione della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, dal momento che i calciatori “fuori quota” partecipanti alla gara erano in numero regolare in conformità a quanto previsto dal regolamento in premessa citato;

PQM

delibera di accogliere il reclamo della società VITTSANGIACOMO annullando le sanzioni inflitte in primo grado e convalidando il risultato conseguito sul campo. La tassa reclamo non viene addebitata.

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