C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 22/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 46 2022/2023 della società A.S.D. BOVOLONE 1918 (matr. 949243). Gara di Under 15 Regionali/A, 3^ giornata di Ritorno del 29.1.2023 REAL GREZZANALUGO-BOVOLONE 1918.
Reclamo n. 46 2022/2023 della società A.S.D. BOVOLONE 1918 (matr. 949243). Gara di Under 15 Regionali/A, 3^ giornata di Ritorno del 29.1.2023 REAL GREZZANALUGO-BOVOLONE 1918.
La società BOVOLONE 1918, nella persona del suo rappresentante legale sig. Marco Gonzato, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 76 del 8.2.2023: Inibizione ai sig.ri Stefano GARDONA (allenatore), Massimiliano GALLINARO (dirigente accompagnatore) e Luigi QUATTRINA (dirigente accompagnatore) al 31.3.2023. Il reclamo in appello fa seguito al ricorso inoltrato al Giudice Sportivo di primo grado nel quale la società Bovolone lamentava errore tecnico da parte del Direttore di gara consistente nel non convalidare una rete in quanto il pallone sarebbe finito fuori campo per un buco nella maglia della rete. Il Giudice Sportivo, nel respingere il ricorso sulla base del fatto che nel suo rapporto l’Arbitro espressamente dichiara di aver controllato la rete sia prima dell’inizio della gara sia in occasione della mancata rete, infliggeva i provvedimenti ai soggetti sopra esposti in conseguenza di un loro comportamento antiregolamentare e diseducativo nel corso di proteste nate per la mancata convalida del goal. La società Bovolone, pur nulla eccependo sul risultato sportivo della gara, ritiene che le sanzioni inflitte ai sig.ri Gardona, Gallinaro e Quattrina siano eccessive e ne chiede l’annullamento o l’eventuale decurtazione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società BOVOLONE 1918; esaminata la documentazione agli atti; interpellato da remoto il Direttore di gara, il quale ha dichiarato che le offese proferite dai sig.ri Gardona e Gallinaro si sono limitate sostanzialmente a epiteti quali “imbecille! Stupido! Era gol!”; atteso che, riguardo al sig. Quattrina, l’arbitro conferma di averlo visto offendere e spingere un giocatore della squadra avversaria su provocazione di quest’ultimo;
PQM
delibera di accogliere il reclamo della società BOVOLONE 1918 riformando il provvedimento di inibizione ai sig.ri Stefano Gardone, Massimo Gallinaro e Luigi Quattrina al 24 febbraio 2023. La tassa reclamo non viene addebitata.
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